Cassazione Civile, Ordinanza n. 27455/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2005, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva ritenuto che la contribuente svolgesse, presso il proprio domicilio e insieme al coniuge, un’attività non dichiarata di vendita di francobolli tramite "E-Bay", riconducibile all’impresa filatelica del marito, e aveva quindi attribuito d’ufficio una partita IVA, ricostruito il volume d’affari e rideterminato le imposte. La CTP aveva annullato l’atto, la CTR in primo giudizio aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria aveva nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio, e l’Agenzia ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto fissato dalla Cassazione e per avere basato la decisione su una sentenza del giudice del lavoro poi riformata; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per mancata valutazione delle prove acquisite in rinvio, in particolare della sentenza della Corte d’appello in sede lavoro e della inattendibilità del teste indicato dall’originaria parte contribuente. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha rilevato che, nelle more, era divenuta definitiva la pronuncia del giudice del lavoro che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la contribuente e il coniuge in relazione alle vendite su E-Bay. Da ciò ha tratto la conclusione che la decisione del giudice tributario di rinvio non si era adeguata al precedente principio di diritto e non aveva considerato correttamente il complesso delle prove, incluse quelle formate nel giudizio del lavoro, che conducevano all’esclusione della subordinazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può fondare la decisione su un assetto probatorio e giuridico incompatibile con esso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato ricondotto a violazione di norme processuali rilevante in cassazione.
Richiamato in relazione alla dedotta mancata considerazione del materiale probatorio ritualmente acquisito.
Richiamato per censurare la pretesa erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni poste a base dell’accertamento fiscale.
Massime di principio
- In sede di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve riesaminare la controversia tenendo conto dell’intero compendio probatorio rilevante, senza selezionare solo gli elementi compatibili con una tesi già superata.
- Quando un fatto decisivo presupposto dall’accertamento tributario è stato definitivamente escluso in altra sede giudiziaria con efficacia sostanziale sul punto, il giudice tributario deve prenderne atto nella valutazione complessiva delle prove.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c., in combinazione con gli artt. 2697 e 2729 c.c., può fondare il ricorso quando il giudice di merito ometta di considerare prove decisive o attribuisca valore dimostrativo incongruo a elementi istruttori rilevanti.
- Se il giudice di legittimità ritiene definitivamente accertata la carenza del presupposto fattuale posto a base dell’atto impositivo, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
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