Cassazione Penale, Sentenza n. 18145/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento terapeutico ex art.94 d.P.R. 309/90 con effetto dal 24/08/2023. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostenendo che gli indizi di responsabilità per il tentato furto del 24/08/2023 sono inconsistenti (richiamando la fotografia all'arresto e la dichiarazione di Antonio Balsano del 20/09/2023); (2) violazione ed erronea applicazione dell'art.94 d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'andamento positivo del programma terapeutico svolto presso la Comunità 'Il Gabbiano' di Tirano.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ritiene che la revoca dell'affidamento terapeutico rientri nella discrezionalità del Tribunale di sorveglianza e che il provvedimento impugnato sia sufficientemente motivato. La motivazione ha evidenziato elementi concreti: riconoscimento della vittima con grado di probabilità del 90%, presenza dell'affidato alcune ore dopo il fatto a bordo dell'auto condotta da Antonio Balsano (riconosciuto da testimone), targa di un veicolo radiato per esportazione, rinvenimento nello stesso autoveicolo dello strumento verosimilmente usato per il tentato furto, violazione delle prescrizioni (frequentazione di un pluripregiudicato), incapacità di spiegare inizialmente la giornata del 24/08/2023 e precedenti revoche di misure alternative. La Corte conferma che non è necessaria la decisione sul procedimento penale in corso per valutare la compatibilità delle condotte con la prosecuzione della misura alternativa. Anche il buon andamento terapeutico fino al 24/08/2023 non impedisce la revoca se emergono comportamenti incompatibili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina l'affidamento terapeutico quale misura alternativa alla detenzione; la Corte rileva che la revoca della misura è discrezionale e può essere disposta se le condotte dell'affidato risultano incompatibili con la prosecuzione del beneficio.
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto al vizio di motivazione; la Corte valuta invece che la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e non meramente apparente.
Riferimento procedurale evocato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla valutazione probatoria; la Corte ritiene legittima la valutazione di merito operata dal Tribunale di sorveglianza.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di norme processuali, motivazione carente/contraddittoria); la Corte indica che le censure si risolvono in un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità quando la motivazione è logica e aderente alle risultanze.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata limitatamente ai limiti della riproduzione dei motivi di ricorso (articolazione formale del ricorso); non incide sulla valutazione di merito della Corte.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. affidamento terapeutico) è rimessa al potere discrezionale del Tribunale di sorveglianza: il giudice deve motivare logicamente e adeguatamente la decisione, ma può valutare la revoca anche se non vi è ancora una sentenza penale definitiva sui fatti contestati.
- La pendenza di un procedimento penale non impedisce la revoca della misura alternativa: ciò che conta è la compatibilità dei comportamenti dell'affidato con la prosecuzione del beneficio, non l'esito definitivo del processo.
- Un buon andamento terapeutico, di per sé, non esclude la revoca se emergono condotte che dimostrano incapacità di gestire responsabilmente la misura (frequentazione di pregiudicati, coinvolgimento in fatti gravi, violazione di prescrizioni).
- Per contestare in cassazione la motivazione di un provvedimento cautelare o di revoca bisogna dimostrare che la motivazione è del tutto assente o illogica; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria non basta se il giudice di merito ha fornito un percorso argomentativo coerente.
- Elementi indiziari (riconoscimento della vittima, reperti, riscontri oggettivi e violazione delle prescrizioni) possono essere ritenuti sufficienti per motivare la revoca di una misura alternativa, pur in assenza di condanna definitiva per i fatti contestati.
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