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Ordinanza

Ordinanza n. 1474/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 20 novembre 2025, notificata il 1° dicembre 2025, con la quale il I° Reparto - SM - Ufficio - Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto l'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 398 RGA e dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazione

Giustizia amministrativa202601419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di trasferimento ai sensi dell'art. 398 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri e dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento presso una sede dell'Arma dei Carabinieri, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza era fondata sull'art. 398 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri e sull'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in relazione a esigenze familiari e assistenziali. Dal provvedimento emerge che il diniego era motivato da una pluralità di ragioni: esigenze organizzative dell'Amministrazione militare, carenza di organico nella sede di attuale impiego, possibili interferenze con la posizione di comando nella sede richiesta e mancata riconducibilità delle ragioni familiari e assistenziali a una situazione di eccezionalità tale da giustificare il trasferimento extra ordinem. I motivi specifici di censura dedotti dal ricorrente non sono riportati nel testo dell'ordinanza; la domanda cautelare è stata valutata con riferimento alla dedotta illegittimità del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, senza ravvisare la necessità di una specifica valutazione del periculum in mora. Ha ritenuto che il trasferimento previsto dall'art. 398 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri abbia natura eccezionale e consenta di derogare alle ordinarie procedure di mobilità soltanto in presenza di esigenze oggettivamente straordinarie, assolutamente gravi, urgenti, delicate e indifferibili, quando il movimento immediato extra ordinem costituisca l'unica modalità possibile per fronteggiarle. Le valutazioni dell'Amministrazione militare sono assistite da ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto in presenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità o illogicità oppure di travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il diniego contiene una pluralità di ragioni puntuali, risultate prima facie coerenti con la disciplina applicabile e con la natura eccezionale dell'istituto, sicché non sono emersi vizi evidenti suscettibili di sindacato cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 398 Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri (R.G.A.)

    "natura eccezionale"; "stringenti e rigorosi requisiti"

    Il trasferimento previsto dalla disposizione è uno strumento straordinario, derogatorio rispetto alle ordinarie procedure di mobilità, ammesso solo quando l'esigenza sia oggettivamente eccezionale e il movimento immediato extra ordinem rappresenti l'unica modalità possibile per fronteggiarla.

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    È indicato quale fondamento dell'istanza di trasferimento, ma l'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR li ha esclusi per l'insufficienza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Il trasferimento straordinario previsto per il personale dell'Arma dei Carabinieri può derogare alle ordinarie procedure di mobilità soltanto in presenza di un'esigenza oggettivamente eccezionale, assolutamente grave, urgente, delicata e indifferibile.
  • Il trasferimento extra ordinem è concedibile solo quando costituisca l'unica modalità possibile per fronteggiare l'esigenza dedotta dall'interessato; le ragioni familiari o assistenziali devono quindi presentare il grado di eccezionalità richiesto dalla disciplina derogatoria.
  • Le valutazioni dell'Amministrazione militare sulle istanze di trasferimento straordinario implicano ampia discrezionalità e sono soggette a interpretazione restrittiva, in quanto l'accoglimento può alterare l'ordine di priorità dei movimenti e incidere sulle posizioni degli altri dipendenti.
  • Il diniego di trasferimento straordinario non è illegittimo quando espone una pluralità di ragioni puntuali, riferite alle esigenze organizzative e alle condizioni di eccezionalità richieste dalla disciplina, salvo che emergano gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni militari in materia di trasferimento straordinario non può sostituire la valutazione amministrativa, ma deve limitarsi alla verifica di vizi manifesti di razionalità, illogicità o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

Testo integrale

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