Cassazione Civile, Ordinanza n. 14941/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due medici, entrambi già specializzati, volta ad ottenere dallo Stato il riconoscimento del diritto a un'adeguata remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione medica in periodi in cui la normativa interna non aveva ancora dato corretta attuazione alle direttive comunitarie in materia. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme diverse per ciascun medico, limitatamente ai periodi coperti dall'obbligo di adeguamento dello Stato. In appello, la Corte territoriale aveva invece negato il diritto del primo medico ricorrente, ritenendo che per chi avesse iniziato il corso prima del 1982 non spettasse alcuna remunerazione, mentre aveva rigettato l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'Amministrazione nei confronti della seconda medica, ritenendo non provata l'identità del diritto già deciso in altro giudizio. Nel ricorso per cassazione del primo medico si deduceva, con un primo motivo, la violazione delle norme eurounitarie e della disciplina interna, sostenendo che la remunerazione spetti anche agli specializzandi che abbiano iniziato il corso prima del 31 dicembre 1982, almeno dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione; con un secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi, invocando le norme sul risarcimento del danno e sulla liquidazione equitativa. Nel ricorso della Presidenza del Consiglio si deduceva, invece, la violazione delle norme sul giudicato per sostenere che il precedente provvedimento riguardava la medesima specializzazione e dunque precludeva la nuova domanda della seconda medica.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto il primo motivo del ricorso del medico, ritenendo che la giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite consenta il riconoscimento della remunerazione adeguata anche per chi abbia iniziato la specializzazione in epoca anteriore al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso, se la specializzazione rientra tra quelle contemplate dalle direttive europee. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in realtà contro la sentenza di primo grado e comunque privo di specifiche allegazioni sulle circostanze eccezionali necessarie per ottenere rivalutazione e interessi in un credito qualificato come debito di valuta. Quanto al ricorso della Presidenza del Consiglio contro la seconda medica, lo ha rigettato: pur dovendosi interpretare il giudicato anche alla luce degli elementi extra-testuali, la Corte ha ritenuto che i due giudizi riguardassero specializzazioni diverse e che non fosse provata l'identità del diritto già definito nel precedente processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità relative a quel ricorso; nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato per il vizio motivazionale nei limiti dedotti dal ricorrente.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati dal ricorrente come base dell'obbligo di adeguamento del diritto interno alle fonti eurounitarie.
direttiva CEE 75/362/CEE
individua le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione adeguata e del riconoscimento dei titoli.
direttiva CEE 75/363/CEE
la Corte la interpreta, alla luce della giurisprudenza UE, nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 1982 ma proseguita oltre il 1° gennaio 1983 deve essere remunerata dal 1° gennaio 1983.
direttiva CEE 82/76/CEE
la mancata tempestiva trasposizione genera il diritto al risarcimento/compenso nei limiti precisati dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite.
artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.
invocati per sostenere la spettanza di rivalutazione e interessi sul credito, ma la Corte rileva che la censura non attacca la sentenza impugnata e non allega circostanze eccezionali.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha operato una liquidazione legale del danno da tardiva attuazione delle direttive, trasformando l'obbligazione in debito di valuta.
d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato nel motivo sul quantum della remunerazione dovuta agli specializzandi.
invocato nel motivo sul giudicato esterno in relazione alla valutazione del materiale documentale.
invocato come norma sulla valutazione delle prove e dei documenti relativi all'identità del diritto già deciso.
richiamato per la formazione del giudicato formale e la sua efficacia preclusiva.
richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale.
art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c.
consente che il titolo esecutivo giudiziale sia interpretato anche con elementi extra-testuali ritualmente acquisiti.
richiamato ai fini della decorrenza degli interessi nel debito di valuta.
stabilisce la disciplina degli interessi moratori, riconoscibili dal momento della messa in mora o della domanda giudiziale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti e documenti posti a base del motivo di ricorso; la sua violazione rende la censura inammissibile o comunque non scrutinabile.
Massime di principio
- La mancata attuazione delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica comporta il diritto degli specializzandi alla remunerazione adeguata anche per i corsi iniziati prima dell'anno accademico 1982-1983, ma il compenso spetta solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al completamento della formazione, sempre che la specializzazione rientri tra quelle previste dalle direttive.
- Quando il legislatore abbia effettuato una liquidazione legale del danno da tardiva trasposizione di direttive UE, il credito assume natura di debito di valuta: interessi e ulteriori accessori non sono automaticamente dovuti come nel debito di valore, ma soltanto secondo le regole ordinarie della mora, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali dedotte tempestivamente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura diretta solo contro il provvedimento di primo grado è inammissibile se non investe la decisione effettivamente impugnata.
- Per superare l'efficacia preclusiva del giudicato esterno occorre dimostrare l'identità oggettiva del diritto già deciso e di quello fatto valere nel nuovo giudizio; tale verifica può compiersi anche attraverso elementi extra-testuali ritualmente acquisiti, ma la parte che invoca il giudicato deve indicare specificamente gli atti e documenti rilevanti.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; in difetto, la censura non può essere utilmente scrutinata.
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