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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8510/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato le condanne pronunciate con rito abbreviato per plurimi furti tentati e consumati in abitazione (25/11/2017). Il motivo di cassazione dedotto è l'erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.: i ricorrenti sostengono che sussisterebbe un precedente giudicato irrevocabile del Tribunale di Vicenza per il reato di ricettazione avente ad oggetto parte della stessa refurtiva, sicché si sarebbe configurato il divieto di bis in idem (identità del "fatto"), ovvero che i beni sottratti a Depaoli Pierina sarebbero stati ricevuti da altri e non trafugati dagli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato gli elementi probatori (possesso della refurtiva, dichiarazioni dei testi, dati di traffico telefonico) e avessero adeguatamente distinto i fatti giudicati nei due procedimenti: il reato di ricettazione accertato dal Tribunale di Vicenza riguardava beni provento di furti commessi in territorio diverso e a danno di persone offese diverse, sicché non ricorre l'identità storico-naturalistica del fatto richiesta per il ne bis in idem. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. n.2 (aggravante)

    Rilevata come aggravante applicata alle condotte di furto in abitazione oggetto della condanna; indicativa della gravità contestata dai giudici di merito.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Distinto dal furto: la ricettazione ha per oggetto il possesso/ricettazione di beni provenienti da furto non partecipando alla consumazione del furto; la Corte ha evidenziato che per configurare la ricettazione non deve esserci concorso nella consumazione del furto, quindi una diversa fattispecie penale rispetto al furto in abitazione.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di cassazione (vizi di motivazione/errata applicazione di diritto); la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile perché la questione era già esaminata e motivatamente risolta in sede di merito.

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem interno)

    Richiamato nei principi giurisprudenziali: per il divieto di reformatio in pejus e ne bis in idem è necessaria identità del "fatto" in senso storico-naturalistico (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona). La Corte ha applicato tale criterio per escludere la sovrapposizione tra i due procedimenti.

  • Art. 4 Protocollo n.7 CEDU (divieto di doppio processo)

    Richiamato a livello di orientamento: il principio impone verifica ancorata ai fatti materiali e non solo alla qualificazione giuridica; la Corte ha valutato l'identità fattuale e l'ha esclusa nel caso concreto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 34655/2005 Donati; Sez. 1, n. 39746/2016 Bovio; Sez. 2, n. 18376/2013 Cuffaro; sentenze CEDU Zolotoukhine e Grande Stevens; Corte Cost. n.200/2016)

    I precedenti sono stati utilizzati per ribadire che il ne bis in idem va valutato sull'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e che la qualificazione giuridica non può prevalere sull'analisi fattuale. La Corte ha applicato questi criteri per escludere il bis in idem nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per invocare il ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità del fatto in senso storico-naturalistico: coincidono condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persone coinvolte; la semplice origine comune dell'informativa o la presenza di parte della stessa refurtiva non è sufficiente.
  • La diversa qualificazione giuridica (es. furto vs ricettazione) non esclude automaticamente il divieto di doppio processo, ma il giudice verificherà se le circostanze materiali dei fatti sono sovrapponibili; in caso di differenza di vittime, luoghi o evento la preclusione non opera.
  • Chi deduce il bis in idem ha l'onere di confrontare puntualmente gli elementi costitutivi dei due procedimenti e di dimostrare la sovrapposizione fattuale, non potendo limitarsi a rilievi generici o a una diversa lettura delle risultanze probatorie già valutate in merito.
  • I giudici di legittimità non riesaminano i fatti nel merito: le censure che richiedano una rinnovata valutazione critica delle emergenze istruttorie rischiano l'inammissibilità; il ricorso alla Cassazione per motivi di fatto è dunque limitato.
  • Nel dubbio tra furto e ricettazione è essenziale accertare il ruolo dell'imputato rispetto alla consumazione del furto: se si è direttamente partecipato all'impossessamento la fattispecie è furto; se si è ricevuto materiale di provenienza furtiva senza concorso nel furto, rileva la ricettazione.

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