Cassazione Penale, Sentenza n. 9153/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna, in abbreviato, per il reato di cui all'art. 385 c.p.; il difensore ha chiesto la correzione di un errore materiale nel dispositivo (nominativo errato) e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che la norma discrimina gli imputati giudicati con rito abbreviato prima del 31/12/2022 che hanno l'impugnazione pendente, impedendo loro di rinunciare all'impugnazione o di chiedere la riduzione di un sesto della pena prevista dalla norma
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo sostituendo "Mesarevic Kostana" con "Zgjana Durim"; ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. e ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto che l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, dipende dall'irrevocabilità della sentenza intervenuta dopo l'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum) e pertanto non violi i principi invocati dal ricorrente; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la condanna per tale norma è stata confermata in appello
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un sesto della pena per la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha interpretato che la norma si applica solo quando la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della disposizione (tempus regit actum), escludendo applicazione retroattiva a situazioni già irrevocabili
Richiamato per chiarire i limiti della lex mitior: la regola sulla retroattività della legge penale più favorevole riguarda le norme sostanziali e non consente di modificare l'efficacia di sentenze già definitive
Costituzione italiana, artt. 3, 13, 24, 27 comma 3, 111 comma 1
Articoli invocati dal ricorrente per presunta violazione di uguaglianza, libertà personale, diritto di difesa, responsabilità penale e giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussiste violazione perché la diversa disciplina è giustificata dalla differente situazione processuale e dal principio secondo cui il tempo regola l'efficacia delle norme processuali
Massime di principio
- Gli errori materiali nel dispositivo di una sentenza (es. nominativi) possono e devono essere corretti quando emergono divergenze oggettive tra dispositivo e motivazione
- La possibilità di ottenere benefici procedurali legati alla rinuncia all'impugnazione (come la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.) dipende dall'irrevocabilità della sentenza dopo l'entrata in vigore della norma: conta la data in cui la sentenza diventa irrevocabile, non la data in cui è stata pronunciata
- Le censure di illegittimità costituzionale su norme processuali che introducono vantaggi non retroattivi sono spesso respinte se la diversità di trattamento è giustificata dalla differente situazione temporale (principio tempus regit actum) e non viola la lex mitior, che tutela solo norme sostanziali
- Chi intende beneficiare di una modifica normativa favorevole che premia la rinuncia all'impugnazione dovrebbe valutare attentamente lo stato di irrevocabilità della propria sentenza e la tempistica rispetto all'entrata in vigore della norma; strategie diverse (impugnare o rinunciare) possono determinare trattamenti diversi che la giurisprudenza tende a ritenere legittimi
- In sede di impugnazione in Cassazione, le questioni manifestamente infondate possono essere dichiarate tali e il ricorso rigettato con condanna alle spese
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