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Sentenza

Sentenza n. 15728/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202516015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale notificato il 28 ottobre 2025, la deliberazione della commissione e gli atti valutativi presupposti, contestando l’esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. Ha inoltre censurato, per quanto occorrente, la disciplina del bando relativa alla definitività dei giudizi attitudinali e la graduatoria. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza del TAR Lazio, Sez. I quater, 12 marzo 2026, n. 1555, l’amministrazione ha disposto un riesame. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con nota del 2 ottobre 2026, di non avere interesse a impugnare l’esito del riesame e di non voler proseguire la controversia. La sentenza non esamina nel merito i vizi dedotti contro la valutazione attitudinale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha rilevato che il ricorrente, sino alla decisione, conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio alla coltivazione del giudizio. Non sono stati decisi nel merito i motivi contro il giudizio di inidoneità e gli atti concorsuali. Spese compensate per giustificati motivi, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda e della materia controversa.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio

    La persistente sussistenza dell’interesse ad agire è condizione per proseguire il giudizio; se la parte dichiara che tale interesse è venuto meno, il ricorso non può essere deciso nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.
  • Il giudice non può procedere d’ufficio alla coltivazione della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione del proprio interesse ad agire; quando tale interesse viene meno, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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