Cassazione Penale, Sentenza n. 47215/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del GIP del Tribunale di Treviso che, pur avendo applicato la pena mediante patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno (art. 186 C.d.S.), ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalla norma (sospensione nella misura compresa tra sei mesi e un anno). Il PG ha chiesto l'annullamento per omissione della sanzione accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ha annullato la sentenza impugnata soltanto per questo profilo e ha rinviato al Tribunale di Treviso affinché, nell'esercizio della propria discrezionalità e nei limiti di legge (6 mesi-1 anno), disponga la sospensione della patente. La Cassazione ha precisato che non può determinare direttamente la durata della sospensione in questa sede ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
L'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. si riferisce alla determinazione della pena; non incide automaticamente sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, le quali conseguono di diritto e devono essere applicate dal giudice.
Per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata (anche dall'orario notturno) la normativa prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura compresa tra sei mesi e un anno; tale sanzione deve essere applicata indipendentemente dall'accordo sulle altre pene.
art. 620 cod. proc. pen. (comma 1, lettera L)
Limita i poteri della Corte di Cassazione in sede di annullamento: quando la determinazione di un elemento di discrezionalità (es. durata della sospensione) spetti al giudice del merito, la Cassazione non può sostituirsi a tale giudice fissandone direttamente la misura.
Massime di principio
- Nel patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'accordo tra le parti riguarda la pena principale; le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge non vengono automaticamente annullate o modificate dall'accordo e devono essere comunque applicate dal giudice quando la legge le rende obbligatorie o le prevede come conseguenza del reato.
- Per i reati previsti dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza), quando la norma prevede espressamente la sospensione della patente in un intervallo prefissato, il giudice deve imporre tale sanzione accessoria rispettando i limiti legali; la mancata applicazione può essere censurata in sede di impugnazione.
- La Corte di Cassazione, riscontrando omissioni del giudice di merito riguardanti sanzioni amministrative obbligatorie o conseguenze di legge, può annullare la decisione e rinviare al giudice del merito per la valutazione e la concreta determinazione della misura, senza poter decidere direttamente quando la materia è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il procuratore generale può proporre ricorso per cassazione quando ritiene che il giudice abbia omesso di applicare sanzioni dovute ex lege; la probabilità di accoglimento è elevata se la sanzione omissione riguarda una misura espressamente prevista dalla norma come obbligatoria o vincolata a un intervallo.
- In sede di rinvio il giudice del merito dovrà motivare adeguatamente la scelta della durata della sospensione entro i limiti di legge, tenendo conto delle circostanze del caso e dei criteri di proporzionalità e specificazione della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47185/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →