Cassazione Civile, Sentenza n. 6849/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
I proprietari hanno impugnato la cartella esattoriale relativa al contributo consortile richiesto per l’anno 2009. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva accolto il loro ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1391/27/2017, depositata il 12 aprile 2017, aveva accolto l’appello dell’Ufficio. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 2 della L.R. Puglia n. 8 del 2005, sostenendo che tale disciplina dovesse applicarsi anche se il Consorzio aveva presentato nei termini il piano di contribuenza; (2) violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 3 della L.R. Puglia n. 12 del 2011 e dell’art. 27 del D.L. n. 248 del 2007, per la mancata indicazione in cartella delle modalità di calcolo e della natura del contributo, nonché dei contributi ottenuti dallo Stato o dalla Regione; (3) violazione del R.D. n. 215 del 1933 e delle leggi regionali indicate nel ricorso, contestando che il vantaggio per i fondi potesse essere desunto dalle opere realizzate sul territorio nel suo complesso, senza prova di un beneficio diretto per ciascun immobile. I ricorrenti hanno inoltre richiamato una perizia tecnica di parte che, a loro dire, attestava l’assenza di interventi sui fondi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto, correggendo la motivazione della CTR: in base all’art. 24 della L.R. Puglia n. 12 del 2005, norma interpretativa, il Consorzio del Gargano è escluso senza limitazioni dall’applicazione della L.R. n. 8 del 2005. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto sostanzialmente contro la cartella e non contro la sentenza impugnata, che non aveva esaminato la questione. Il terzo motivo è stato respinto quanto alla regola probatoria: non erano stati denunciati specifici vizi del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione, né contestato che l’immobile ricadesse nell’area consortile; permaneva quindi la presunzione di legittimità della pretesa contributiva e spettava ai contribuenti allegare in modo specifico e provare l’assenza del beneficio. Le critiche fondate sulla perizia e sulla ricostruzione degli elementi istruttori sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti, formulate come violazione di legge e non come rituale vizio di motivazione; la Corte ha inoltre rilevato che non erano soddisfatti i requisiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.700 per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge se dovuti, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24
Come contestato anche dal Consorzio controricorrente, aì sensi della L.R. Puglia n. 12 del 2005, art. 24, (norma avente carattere interpretativo, come espressamente attribuito dal legislatore, il che priva di fondamento le contestazioni formulate al riguardo dai ricorrenti) il Consorzio del Gargano era escluso, senza alcuna limitazione, dall’applicazione delle norme di cui alla cit. L.R. n. 8 del 2005
La norma, qualificata dal legislatore come interpretativa, esclude il Consorzio del Gargano dall’ambito applicativo della L.R. Puglia n. 8 del 2005, senza limitazioni.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 11
Persiste quindi l’attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio, fondata sul presupposto impositivo del conseguimento o della conseguibilità del vantaggio R.D. n. 215 del 1933, ex art. 11, (come valutato nel Piano), non dovendo l’ente pubblico fornire ulteriori elementi probatori del credito, poichè in tal caso l’onere della prova contraria si trasferisce sul consorziato il quale, ove contesti l’inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito (come nella specie, per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica) è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonchè all’onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova
Quando il piano di classificazione e il provvedimento di perimetrazione non siano specificamente contestati e il fondo sia compreso nell’area consortile, il vantaggio conseguito o conseguibile valutato nel piano fonda la presunzione di legittimità della pretesa. Il consorziato che ne contesti i fatti costitutivi deve formulare contestazioni specifiche e indicare e svolgere la prova contraria.
Ne consegue che nell’ipotesi in questione ritorna in vigore la ordinaria disciplina codicistica ex art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Se il consorziato contesta specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o l’inesattezza del suo contenuto, viene meno il presupposto della presunzione e dell’inversione dell’onere probatorio; torna allora a operare la regola ordinaria per cui il Consorzio deve provare i fatti costitutivi del credito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.
La censura che investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove deve rispettare i requisiti del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non può essere proposta come semplice violazione di legge.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La doglianza è infondata ancorchè per ragioni diverse da quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la statuizione sia corretta nel risultato, ma fondata su una ragione giuridica diversa.
Massime di principio
- La previsione di un perimetro di contribuenza e l’inclusione del fondo nell’area consortile fondano, in assenza di specifiche contestazioni sulla legittimità del piano di classificazione e riparto o sull’esattezza del suo contenuto, la presunzione della persistenza della pretesa contributiva e del vantaggio conseguito o conseguibile secondo il piano. In tale situazione il consorzio non deve fornire ulteriori elementi di prova del credito.
- Se il consorziato contesta specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o l’inesattezza del suo contenuto, viene meno il presupposto della presunzione e dell’inversione dell’onere probatorio; torna applicabile l’art. 2697 c.c. e il consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
- Quando opera la presunzione fondata sul piano e sulla perimetrazione, il consorziato che afferma l’inesistenza del beneficio deve allegare la contestazione in modo specifico e indicare e svolgere i mezzi di prova pertinenti; contestazioni generiche sull’assenza di vantaggi non sono sufficienti.
- La critica alla ricostruzione della fattispecie concreta e alla valutazione delle risultanze istruttorie non integra, per ciò solo, una violazione o falsa applicazione di legge. In cassazione deve essere dedotta attraverso il vizio processuale appropriato, rispettandone i requisiti, e non può sollecitare una nuova valutazione del merito.
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