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Sentenza

Sentenza n. 3050/2026 - Milano, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato: della sentenza del Tribunale di Como n. 27/2025, depositata e resa pubblica il 23.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 277/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.06.2025

Giustizia amministrativa202601246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como n. 27/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per cinque anni scolastici e l'Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione la carta, o altro strumento equipollente, nonché a corrispondere i relativi importi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della pronuncia. Il giudicato è stato documentalmente provato; è stato inoltre rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza. La ricorrente ha altresì chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Como e ordinando all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli sessanta giorni per l'esecuzione, decorrenti dall'investitura mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario potrà adottare direttamente gli atti necessari o operare tramite un funzionario delegato, coordinandosi con le strutture amministrative indicate in motivazione; non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora: considerati il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e l'entità delle somme pretese, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario per gli anni scolastici indicati nella sentenza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata poiché, nel caso concreto, sarebbe risultata manifestamente iniqua in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme pretese.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione una prestazione determinata può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta provati il passaggio in giudicato, la notificazione quale titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando l'amministrazione non contesta in giudizio l'inadempimento allegato dal creditore e la pretesa risulta documentalmente provata, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine prestabilito.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima quale misura per assicurare l'effettività dell'ottemperanza; il commissario entra in funzione soltanto su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza e può essere negata quando, considerando il tempo trascorso e l'entità delle somme dovute, risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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