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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27304/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a diciassette cartelle di pagamento, deducendo la prescrizione decennale dei crediti, in assenza di atti interruttivi successivi alle notifiche delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto, sia per alcune cartelle ritenute prescritte, sia per altre perché l’importo complessivo era inferiore alla soglia per l’iscrizione ipotecaria. In appello l’agente della riscossione contestava solo il profilo della prescrizione, sostenendo di avere notificato successivamente alcune intimazioni di pagamento, e la CTR riteneva provata la notifica cumulativa di più intimazioni sulla base dell’indicazione dei numeri degli atti sugli avvisi di ricevimento, ritenendo così interrotta la prescrizione. Il contribuente ricorreva per cassazione lamentando, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e una motivazione solo apparente, sostenendo che l’indicazione dei numeri degli atti sugli avvisi di ricevimento non fosse prova sufficiente della notificazione cumulativa e che la reale ratio decidendi non fosse comprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata pubblicata la sentenza d’appello dopo l’entrata in vigore della riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., fosse denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i rigorosi requisiti di specificità richiesti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.; requisiti non rispettati dal ricorrente. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di motivazione tale da integrare l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, poiché la CTR aveva chiaramente spiegato che l’indicazione dei numeri delle intimazioni sugli avvisi di ricevimento, sottoscritti dal destinatario, costituiva elemento presuntivo idoneo a dimostrare la notificazione cumulativa, in assenza di prova contraria. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito sull’interruzione della prescrizione. Non ha liquidato spese per mancanza di attività difensiva della resistente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il motivo è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente più di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di nullità per motivazione mancante o apparente è circoscritta alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non alla semplice inadeguatezza argomentativa.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, con precisione e autosufficienza del ricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È necessario indicare e depositare gli atti e i documenti rilevanti sui quali il motivo di ricorso si fonda.

  • art. 12 delle preleggi

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. va interpretata secondo i criteri ermeneutici generali, come riduzione del controllo di legittimità alla soglia minima costituzionale.

  • art. 7 d.l. n. 70 del 2011

    Richiamato nel giudizio di merito per il limite minimo di importo oltre il quale è consentita l’iscrizione ipotecaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove o contestare la sufficienza della motivazione: occorre indicare un fatto storico decisivo, specificamente omesso dal giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti un’anomalia estrema, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non rileva la mera maggiore o minore persuasività dell’argomentazione.
  • In tema di notificazione cumulativa di più atti, l’indicazione dei numeri degli atti sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario può avere valore presuntivo, idoneo a fondare l’avvenuta notificazione in assenza di prova contraria.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quando l’ente riscossore allega la notificazione di atti interruttivi successivi, il giudice può valorizzare elementi presuntivi purché non sia fornita una prova contraria efficace dal destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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