Cassazione Civile, Ordinanza n. 33308/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società per tributi relativi all'anno 2005 (IVA, IRPEF, IRES e IRAP). I giudici di merito avevano ritenuto nulla la cartella per inesistenza della notifica, assumendo che la notifica diretta eseguita dall'agente della riscossione tramite servizio postale non fosse consentita. In Cassazione, sia l'Agenzia delle entrate sia la concessionaria della riscossione hanno dedotto, con un unico motivo ciascuna, violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo la legittimità della notificazione della cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i controricorsi della società contribuente per mancato deposito degli avvisi di ricevimento delle notifiche dei controricorsi stessi. Nel merito ha accolto i ricorsi dell'Agenzia delle entrate e della concessionaria, affermando che la notifica della cartella esattoriale può validamente avvenire anche con invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata qualificata come denuncia di violazione di legge.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte interpreta la norma nel senso che la cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, modalità alternativa a quella eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della disposizione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
penultimo comma del citato art. 26
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relata o con l'avviso di ricevimento, in funzione della modalità di notificazione prescelta, così da poterla esibire al contribuente o all'amministrazione.
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire validamente anche mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, quando la legge prevede tale modalità alternativa.
- Quando la notifica della cartella avviene per raccomandata A/R direttamente dal concessionario, il perfezionamento nei confronti del destinatario coincide con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica.
- La conservazione della matrice o copia della cartella e dell'avviso di ricevimento costituisce presidio documentale sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione secondo la modalità prescelta.
- È inconferente richiamare precedenti relativi a irreperibilità assoluta o relativa del destinatario quando la questione riguarda invece la validità della notifica diretta della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
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