Cassazione Penale, Ordinanza n. 26934/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato, all’esito di giudizio abbreviato, la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma nei confronti dell’imputato per due episodi di concorso in rapina aggravata, commessi il 16 dicembre 2023 e il 24 gennaio 2024. Contro tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero valorizzato la totale incensuratezza dell’imputato, la sua personalità e la sua condotta processuale ed extraprocessuale positiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non fosse consentita in sede di legittimità e comunque fosse manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata era immune da evidenti illogicità: la Corte di appello aveva richiamato elementi ritenuti decisivi, cioè la gravità dei fatti, la commissione in orario notturno, l’uso di rilevante violenza e i danni non minimi alle persone offese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre esclusa la restituzione degli atti al Presidente della Corte per una diversa modalità di trattazione, poiché mancavano le condizioni invocate a fronte della manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
violazione di legge e vizi di motivazione
Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono state prospettate come censure di violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte le ha ritenute inammissibili o comunque manifestamente infondate in cassazione.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi decisivi e rilevanti del fatto e della personalità dell’imputato; non è necessario prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, non per una nuova valutazione del merito.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli altri si intendono disattesi o superati.
- Una motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto, le modalità di commissione e le conseguenze dannose sulle persone offese può legittimare il diniego delle attenuanti generiche anche a fronte di elementi favorevoli come incensuratezza e buona condotta.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato, non sussistono i presupposti per una diversa trattazione del procedimento richiesta dalla difesa.
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