Cassazione Civile, Sentenza n. 31518/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la liquidazione della pensione di anzianità dal Fondo di Previdenza degli Autoferrotranvieri chiedendo la riliquidazione con applicazione della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 4 d.l. n. 501/1995 (accreditamento convenzionale di 35 anni). La controversia verteva su quale "quota" di pensione dovesse essere imputata tale maggiorazione: la quota corrispondente all'anzianità maturata alla data del 31.12.1994 (quota A) con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,50%, come sostenuto dal ricorrente, oppure l'ultima quota di pensione posteriore al 1.1.1995 (quota C o B2) con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% adottata dall'INPS. Il ricorrente inoltre richiamava l'esistenza di un presunto giudicato esterno favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione riferibile al periodo in cui si colloca l'evento che la giustifica (qui l'anticipazione della pensione avvenuta dopo il 31.12.1994), ossia la quota C/B2, e pertanto su tale maggiorazione deve applicarsi l'aliquota annua di rendimento del 2% prevista per le retribuzioni successive al 1.1.1995. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il presunto giudicato esterno non è stato provato con la produzione integrale della sentenza e del relativo attestato di cancelleria; il secondo motivo è stato ritenuto infondato in base alla consolidata giurisprudenza della Corte; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 501/1995 conv. nella l. n. 11/1996
La maggiorazione contributiva prevista deve essere imputata alla quota di pensione riferibile al periodo in cui si colloca l'evento coperto (data di anticipazione della pensione). Se l'evento ricade dopo il 31.12.1994, la maggiorazione si imputi alla quota C/B2, con applicazione dell'aliquota di rendimento prevista per quel periodo (2%).
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ha osservato che l'eccezione di giudicato esterno rileva solo se provata mediante produzione della sentenza completa e dell'attestato di cancelleria.
Richiesto come requisito probatorio: per far valere il giudicato esterno è necessaria la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto da questa disposizione.
art. 12 disp. legge in generale
Richiamata in relazione alla corretta interpretazione delle disposizioni speciali sulla materia pensionistica; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione da seguire sia quella che imputa l'accredito convenzionale al periodo a cui il beneficio si riferisce.
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Citato in sede di deposito conclusioni scritte del P.M.; non ha inciso sul merito sostanziale della decisione, ma è richiamato nel contesto del deposito di memorie/conclusioni.
art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Riferito al versamento del contributo unificato e alla situazione processuale per l'eventuale ulteriore importo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- La maggiorazione contributiva convenzionale va imputata alla quota di pensione corrispondente al periodo temporale cui si riferisce l'evento che giustifica l'accredito (principio: l'accredito figurativo si imputa al periodo che copre l'evento).
- Se l'accredito convenzionale si riferisce a periodi successivi al 31.12.1994 (cioè retribuzioni dal 1.1.1995 in poi), sull'importo imputato si applica l'aliquota annua di rendimento prevista per tali periodi (2%), e non l'aliquota precedente (2,50%).
- Per far valere un giudicato esterno in giudizio è necessario produrre la sentenza integrale con la motivazione e l'attestato di cancelleria previsto dalla normativa processuale; il solo dispositivo non basta.
- I motivi di impugnazione devono essere autosufficienti: non possono fondarsi su presupposti fattuali non documentati o su omissioni non provate dall'attore ricorrente.
- In controversie previdenziali, il principio generale impone che i benefici figurativi siano ricondotti temporalmente al periodo che l'istituto giuridico intende coprire, evitando l'estensione del beneficio a quote che non corrispondono al periodo di riferimento.
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