Cassazione Penale, Sentenza n. 27248/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto, condannato per plurime rapine aggravate commesse ai danni di istituti di credito nel 2021, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo il percorso di revisione critica solo superficiale e necessario un ulteriore approfondimento dell'osservazione intramuraria e del trattamento. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente l'ordinanza non avrebbe rispettato il paradigma dell'art. 47 ord. pen. e avrebbe trascurato elementi favorevoli quali la regolare condotta carceraria, l'assenza di ulteriori condanne o pendenze, l'avvio del processo di rivisitazione del passato deviante e i riferimenti lavorativi e socio-familiari disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'affidamento in prova è misura alternativa finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva, che richiede una valutazione prognostica sull'evoluzione della personalità successiva al fatto e un processo di emenda già significativamente avviato, pur senza richiedere il ravvedimento pieno. Ha considerato congrua e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato la gravità dei reati commessi e l'insufficienza, per durata e risultati, dell'osservazione trattamentale svolta, senza ravvisare elementi positivi tali da ritenere maturo il passaggio alla misura alternativa. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale principale misura alternativa alla detenzione, ammissibile quando la personalità del condannato, osservata in istituto, consenta di ritenere che la misura possa favorire la rieducazione e prevenire la recidiva.
art. 27, terzo comma, Cost.
la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; la misura alternativa è letta in funzione di tale finalità costituzionale.
in caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica favorevole sulla capacità del condannato di reinserirsi socialmente e di non recidivare, basata sull'osservazione della personalità e sull'evoluzione successiva al fatto.
- Non è necessario che il condannato abbia già raggiunto un pieno ravvedimento; è sufficiente che il processo di emenda risulti significativamente avviato, ma non ancora compiutamente realizzato.
- La gravità dei reati commessi può essere valorizzata come indice di pericolosità sociale, purché il giudice consideri anche l'andamento del trattamento rieducativo e gli elementi attuali della personalità.
- La valutazione sull'idoneità della misura alternativa è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e aderente ai dati trattamentali disponibili.
- L'insufficienza temporale o di risultato dell'osservazione penitenziaria può legittimare il rigetto dell'affidamento in prova quando non consenta di ritenere maturata una personalità adeguatamente risocializzata.
Come è indicizzato
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