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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25887/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione di crediti promossa dalla creditrice nei confronti della debitrice esecutata e di due terzi pignorati, tra cui un ente previdenziale. A seguito della dichiarazione negativa del terzo, la creditrice avviava il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ma il Tribunale respingeva la domanda. In primo grado il rigetto era motivato con l'erronea individuazione del soggetto pignorato: il pignoramento risultava riferito agli emolumenti spettanti a una persona con diversa data di nascita rispetto alla debitrice indicata nella domanda di accertamento, con conseguente impossibilità di accogliere la pretesa relativa a un diverso soggetto. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità dell'appello per errore di incardinamento presso la sezione lavoro, cassata con rinvio da questa Corte, la Corte d'appello in sede di rinvio rigettava nuovamente l'appello ritenendo che la censura di merito non avesse attinto la ratio della decisione di primo grado. La ricorrente proponeva quindi due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa valutazione di una circostanza decisiva, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare il merito della domanda perché la precedente cassazione aveva disposto un rinvio al fine di riesaminare la causa, e che comunque la debitrice aveva ammesso di essere la medesima esecutata nonostante l'errore sulla data di nascita nell'atto di pignoramento; con il secondo deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omessa valutazione di circostanze decisive, lamentando la condanna alle spese nonostante documentazione attestante trattenute sulla pensione e nonostante una precedente vittoria nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sull'inammissibilità della censura di merito in appello, per mancata impugnazione specifica della decisione di primo grado che aveva respinto la domanda per incongruenza soggettiva tra il debitore pignorato e il soggetto indicato nell'azione esecutiva. La ricorrente, invece, si era limitata a difendere il merito senza confrontarsi adeguatamente con tale rilievo processuale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., poiché diretto a sollecitare una rivalutazione di circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito: ai fini della regolazione delle spese conta l'esito complessivo della controversia, e non la sola vittoria ottenuta nel precedente giudizio di cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a pagare una somma per responsabilità aggravata ex art. 385, comma 4, c.p.c. ratione temporis e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione non è idonea se non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata e con il fatto che l'appello non aveva specificamente investito il capo decisorio di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza va valutata sull'esito complessivo della controversia, non su singoli segmenti processuali o su una vittoria isolata in precedenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La richiesta di compensazione o diversa regolazione delle spese non può fondarsi su una diversa lettura di circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 360-bis c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che contrasti una decisione di merito conforme a giurisprudenza consolidata, senza apportare una critica effettiva e non meramente pretestuosa.

  • art. 385, comma 4, c.p.c.

    applicabile ratione temporis

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile consente la condanna per responsabilità aggravata, desumibile dalla colpa grave della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire argomenti di merito già superati.
  • Quando la decisione di primo grado è fondata sulla mancata impugnazione di uno specifico capo o sulla mancata contestazione di una premessa decisiva, il giudice del rinvio può arrestarsi a tale rilievo processuale senza riesaminare il merito.
  • La qualificazione di un rinvio disposto dalla Corte di cassazione non impedisce al giudice di merito di verificare i presupposti di ammissibilità dell'impugnazione, se il rinvio ha natura restitutoria.
  • Ai fini della regolazione delle spese, rileva l'esito complessivo della controversia e non la sola vittoria ottenuta in una fase o in un segmento del processo.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare responsabilità aggravata per colpa grave, con conseguente condanna al pagamento di una somma aggiuntiva.
  • Quando ricorrono i presupposti di legge, la declaratoria di inammissibilità o rigetto comporta anche l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terziSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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