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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09075/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice di pace che lo aveva condannato alla multa di euro 10.000 per la permanenza irregolare nel territorio dello Stato dopo ordine del questore. Nel ricorso ha dedotto la nullità di tutti gli atti del dibattimento per violazione dell'art. 143 c.p.p., sostenendo che gli fosse stato negato l'interprete, nonostante ne avesse fatto richiesta; secondo il ricorrente, il diritto all'assistenza linguistica sarebbe sorto per la sola richiesta dell'imputato alloglotta e il giudice avrebbe errato nel presumere la conoscenza dell'italiano dal verbale di identificazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, evidenziando che il giudice deve verificare l'effettiva necessità dell'interprete e può desumerne l'assenza da elementi oggettivi del procedimento, qui numerosi e convergenti: verbale di identificazione, verbale di perquisizione firmato dall'imputato con attestazione che parla e capisce l'italiano, verbale di arresto con analoga indicazione, nomina del difensore di fiducia e comportamento processuale dell'imputato che, alla prima udienza, non aveva mai rappresentato difficoltà linguistiche, chiedendo l'interprete solo alla successiva udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata dal giudice di pace e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, oltre al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica oltre al richiamo alla sentenza di condanna

  • art. 143 cod. proc. pen.

    disciplina il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana all'assistenza gratuita di un interprete; la Corte ribadisce che il diritto va garantito quando sia effettivamente necessario, ma può essere escluso se dagli atti emerga una sufficiente conoscenza della lingua italiana

  • art. 616 cod. proc. pen.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238

    precedente richiamato per il principio secondo cui il giudice non è tenuto a nominare un interprete quando l'imputato dimostri di comprendere il significato degli atti processuali

Massime di principio

  • Il diritto dell'imputato alloglotta all'assistenza dell'interprete non opera in modo automatico per il solo fatto della richiesta, ma richiede una verifica giudiziale della effettiva necessità dell'ausilio linguistico.
  • La conoscenza della lingua italiana può essere desunta dal giudice da plurimi elementi del procedimento, anche esterni al dibattimento, quali verbali sottoscritti dall'imputato, dichiarazioni rese senza interprete, nomina del difensore e comportamento processuale compatibile con la comprensione degli atti.
  • La mancata riproposizione tempestiva della difficoltà linguistica in udienza, a fronte di precedenti atti che attestino la comprensione dell'italiano, può legittimare il diniego dell'interprete e rendere infondata la censura di nullità.
  • Nel giudizio di cassazione, la manifestata infondatezza del motivo può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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