Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23897/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato una istanza ex art. 671 c.p.p. volta ad applicare la disciplina della continuazione a due sentenze irrevocabili di condanna per reati di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando la distanza temporale tra i fatti (non meno di un anno e cinque mesi) e l'assenza di elementi dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso, pur a fronte di una certa omogeneità tipologica delle condotte. Il ricorrente contestava tale valutazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo meramente rivalutativo e generico, non idoneo a confutare la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata per chiedere l'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato a condanne irrevocabili.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Titolo di reato delle condanne irrevocabili oggetto dell'istanza di continuazione, riferito a condotte di cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
  • Anche nella fase esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti elementi sintomatici e della programmabilità, già al momento del primo reato, dei successivi fatti almeno nelle loro linee essenziali.
  • La sola omogeneità tipologica dei reati o l'identità del titolo di reato non bastano per riconoscere la continuazione, se i fatti appaiono frutto di determinazioni estemporanee o di mera abitualità criminosa.
  • Un ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale fattuale, senza specifica confutazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato, può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.