Cassazione Penale, Sentenza n. 24197/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
CHIODI impugna la sentenza con la quale gli è stata applicata la pena mediante patteggiamento per omicidio stradale e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 1 anno e 6 mesi. Denuncia: (1) errata qualificazione giuridica dei fatti perché il veicolo era fermo in area di sosta e l'urto col ciclista sarebbe stato causato dall'apertura dello sportello (non da circolazione stradale); (2) totale carenza motivazionale quanto alla misura della sospensione della patente, sia in ordine ai criteri di determinazione entro il minimo e massimo edittale, sia per la mancata esplicitazione di una eventuale riduzione in virtù dell'art.222, comma 2-bis, C.d.S. (riduzione per scelta del rito).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla qualificazione giuridica, ritenendo conforme la valutazione del giudice al principio che anche condotte provenienti da veicolo in sosta possono interferire con la sicurezza della circolazione. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria: ha annullato la statuizione limitatamente alla durata della sospensione della patente e ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova per un nuovo giudizio su quel punto; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento deve comunque recare applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti.
Prevede la riduzione della sanzione amministrativa accessoria in caso di scelta del rito premiale; il giudice deve esplicitare se e come tale riduzione è stata applicata nella determinazione della durata della sospensione.
Fissa i criteri generali per la sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo derivante dall'ulteriore circolazione): il giudice, nella determinazione della durata, deve richiamarsi a tali criteri e motivare la scelta.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Delimita i motivi di impugnazione del patteggiamento; tuttavia la statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie è autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti di cui al comma.
Giurisprudenza di legittimità citata
Costante orientamento secondo cui il giudice deve motivare la sospensione della patente se la misura si discosta dal minimo edittale o sussistono specifici motivi di meritevolezza; viceversa una motivazione puntuale non è sempre necessaria se la misura resta entro la media edittale e non sussistono circostanze favorevoli.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento è difficile ottenere correzione della qualificazione giuridica dei fatti salvo errori manifesti: i controlli in Cassazione sono limitati.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione patente) richiede motivazione puntuale ogni volta che la misura si discosti dal minimo edittale o quando sia applicata una riduzione per il rito premiale; omissioni in tal senso possono determinare annullamento limitato e rinvio.
- Nella scelta della durata della sospensione il giudice deve richiamare i criteri dell'art.218 c.2 C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, rischio di ulteriore circolazione) e darne conto in motivazione.
- La riduzione prevista per la scelta del rito (art.222 c.2-bis C.d.S.) va esplicitata nel calcolo della sanzione accessoria; l'assenza di tale esplicitazione può rendere illegittima la determinazione della sanzione.
- Se la condotta (anche a veicolo in sosta) interferisce con la sicurezza della circolazione e viola precetti del codice della strada, può essere ricondotta alla nozione di circolazione ai fini della responsabilità per fatti stradali.
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