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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26520/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della revoca o riduzione del sequestro preventivo di un immobile del valore stimato in €250.000 disposto in sostituzione di beni mobili. Le censure hanno riguardato: (i) l'omessa verifica, richiesta dalla sentenza di annullamento, del rapporto tra il quantum confiscabile e le condizioni di sfruttamento dei lavoratori previste dall'art. 603‑bis cod. pen.; il profitto inizialmente contestato era quantificato in non meno di €110.000, mentre l'Ispettorato del Lavoro ha poi calcolato somme non versate per €448.292,79 oltre a €209.145 di contributi INPS; la difesa ha sostenuto che elementi sopravvenuti (richiesta di rinvio a giudizio e nuovi importi) non potevano essere usati per il riesame cautelare e che il giudice del riesame non aveva compiuto l'accertamento richiesto dalla Corte; (ii) contestazione della valutazione che escluderebbe la detraibilità delle somme già corrisposte ai lavoratori come restituzioni dal profitto confiscabile, con richiamo analogo all'art. 19 d.lgs. 231/2000 e ai principi costituzionali e della direttiva 2012/29/UE; (iii) censura circa la mancanza di motivazione sul periculum in mora riferito alla dispersione della garanzia patrimoniale dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice del rinvio non abbia colmato le carenze indicate dalla sentenza rescindente: la mera richiesta di rinvio a giudizio e i nuovi calcoli non chiariscono quale sia il nesso causale tra il maggior importo attinto dalla misura cautelare e le condizioni di sfruttamento previste dall'art. 603‑bis. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Cuneo - Sezione Riesame per un nuovo esame. Gli altri profili di censura sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 603‑bis cod. pen.

    profitto inizialmente quantificato in non meno di €110.000; il giudizio riguarda le somme non corrisposte ai lavoratori in condizioni di sfruttamento

    Il profitto confiscabile è il vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla commissione del reato e richiede un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale; occorre dimostrare il nesso diretto tra le somme non versate e le condizioni di sfruttamento elencate dal secondo comma

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti procedurali e motivazionali relativi alle misure cautelari reali: il provvedimento di riesame deve fornire una motivazione compiuta circa la proporzionalità e il nesso tra sequestro e profitto contestato, e non può colmare le lacune attingendo a elementi sopravvenuti non vagliati nel provvedimento cautelare originario

  • art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso in cassazione nei termini indicati; la Corte ha enucleato i motivi nei limiti procedurali consentiti

  • art. 19 d.lgs. 231/2000

    la confisca debba essere disposta soltanto per quella parte del profitto non restituita al danneggiato

    La difesa ha invocato un principio analogo secondo cui le restituzioni dovrebbero ridurre il profitto confiscabile; la Corte non ha risolto definitivamente la questione nel merito, rilevando però che il giudice del rinvio non ha chiarito il nesso richiesto

  • art. 3 Cost. e art. 117 Cost. con richiamo alla Direttiva 2012/29/UE (artt. 15 e 16)

    La difesa ha sollevato profili di possibile disparità e di obblighi di promozione del risarcimento alle vittime previsti dalla direttiva; la questione è stata evocata ma non decisa nel giudizio di cassazione, essendo il primo motivo risolutivo

Massime di principio

  • Per disporre o confermare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario che il giudice indichi chiaramente il nesso causale fra il profitto sequestrato e il reato contestato; non è sufficiente richiamare importi o nuove contestazioni sopravvenute senza spiegare come si collegano alle specifiche condizioni di sfruttamento
  • Elementi sopravvenuti dell'accusa (es. richiesta di rinvio a giudizio con nuova elencazione di persone offese o nuovi calcoli) non possono, di per sé, colmare lacune motivazionali di un provvedimento cautelare originario: il riesame deve basarsi su fatti e valutazioni coerenti con il perimetro originario della misura o chiarire espressamente la ragionevole estensione
  • Le somme effettivamente restituite alle vittime sollevano questioni complesse circa la detraibilità dal profitto confiscabile; la giurisprudenza richiede una netta distinzione tra restituzioni risarcitorie e il profitto direttamente derivante dall'illecito, e la motivazione deve esplicitare tale distinzione
  • Il giudice che applica misure reali deve motivare la proporzionalità della misura rispetto al valore del profitto contestato e indicare in che modo le esigenze cautelari giustificano l'aderenza al patrimonio sequestrato
  • In fase cautelare è utile al difensore evidenziare tempestivamente quali somme sono state già corrisposte come restituzioni e produrre documentazione che dimostri la natura risarcitoria delle somme, nonché chiedere che eventuali nuovi elementi accusatori siano sottoposti a specifico vaglio motivazionale prima di essere usati per aggravare la misura

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