Cassazione Penale, Sentenza n. 29880/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Milano per il mancato pagamento della somma liquidata alla parte civile (circa 8.000 euro). Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il certificato di disoccupazione prodotto attesta lo stato di disoccupazione sin dal 28/02/2011 (e non dal 22/02/2022 come indicato dall'ordinanza), e che tale documentazione insieme all'estratto conto, all'assenza di beni mobili registrati e alla proprietà di un solo immobile e di un box ricevuti per successione dimostrerebbe l'impossibilità economica di adempiere nel periodo stabilito (12/06/2019-12/12/2019). Si chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Milano ha correttamente accertato il mancato adempimento entro il termine stabilito dalla sentenza (entro il 12/12/2019). Ha ritenuto non probatoria della assoluta impossibilità economica la documentazione prodotta dal difensore, perché i documenti (certificato di disoccupazione e estratto conto) si riferivano a periodi successivi a quello dell'adempimento e, comunque, l'eventuale stato di disoccupazione anteriore alla concessione del beneficio non dimostra di per sé l'impossibilità assoluta, oggettiva, incolpevole e persistente di far fronte agli obblighi economici. La Corte ha inoltre osservato che la titolarità di un immobile e di un box per successione osterebbe alla tesi di totale impossibilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata come fondamento dell'obbligo imposto al condannato (adempimento a favore della parte civile) connesso alla sospensione condizionale della pena; il mancato adempimento nei termini può giustificare la revoca del beneficio.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'onere di provare un'impossibilità economica che impedisca l'adempimento gravante sul condannato è stringente: deve emergere un'impossibilità assoluta, oggettiva, incolpevole e persistente, non una mera difficoltà o situazione di disagio.
- La documentazione prodotta per giustificare l'inadempimento deve riferirsi temporalmente al periodo in cui l'adempimento era dovuto; documenti riferiti a periodi successivi sono inidonei a provare l'impossibilità nel periodo rilevante.
- Un certificato di disoccupazione antecedente alla concessione del beneficio non basta automaticamente a escludere la responsabilità del condannato: occorre dimostrare che la disoccupazione abbia concretamente determinato l'impossibilità oggettiva di adempiere.
- Possesso di beni immobili o altri beni patrimoniali, anche se acquisiti per successione, può ostare alla credibilità della tesi di totale indigenza, salvo prova contraria della loro ineffettiva liquidabilità o vincolo impeditivo.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima se il condannato non adempie agli obblighi impostigli nei termini stabiliti dalla sentenza e non dimostra adeguatamente l'impossibilità di adempiere.
- Per evitare la revoca è consigliabile produrre documentazione probatoria chiara e riferita al periodo specifico (es. buste paga, attestazioni di reddito, estratti conto che coprano il periodo dell'adempimento, certificazioni ufficiali tempestive) e, se possibile, richiedere al giudice misure alternative o dilazione nei termini prima del decorso del termine.
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