Cassazione Penale, Sentenza n. 15877/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato continuato, accesso abusivo a sistema informatico e falso continuato. Deduce: (i) errore di diritto e contraddittorietà nella qualificazione giuridica (art. 314 c.p.) sostenendo di avere svolto solo mansioni materiali e dunque che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come appropriazione indebita (art. 646 c.p.); (ii) motivazione meramente apparente e travisamento della prova circa le dichiarazioni di testi e gli esiti delle intercettazioni e perquisizioni relative al peculato; (iii) mancanza di prove sufficienti per i reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e di falso in atto pubblico (artt. 476 e 479 c.p.). Inoltre censura l'inosservanza di norme procedurali (richiamando art. 358) e ripropone questioni già decise in sede di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva motivato che l'imputato non svolgeva solo mansioni materiali ma aveva autonomia gestionale nella riscossione e nella registrazione delle prestazioni, idonea a configurare il peculato; ha richiamato precedente giurisprudenza che qualifica peculato la sottrazione di denaro da parte dell'addetto alla cassa di un ente pubblico. I restanti motivi sono stati dichiarati intrinsecamente improponibili perché richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle prove, ambito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermata la condanna (pene complessive già inflitte: tre anni e quattro mesi di reclusione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice ha ritenuto applicabile il peculato configurando che il denaro, una volta entrato in possesso dell'addetto alla riscossione per conto dell'azienda ospedaliera, assume natura di pecunia pubblica e la gestione autonoma delle prenotazioni e registrazioni costituisce capacità decisionale sufficiente per la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio
art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico)
Il reato è stato contestato e la condanna pronunciata in primo e secondo grado; la Cassazione non ha riesaminato il merito probatorio, ritenendo improponibile la richiesta di rivalutazione delle prove
art. 476 cod. pen. (falso in atto pubblico)
Il comportamento relativo all'alterazione di documenti cartacei e informatici e alla consegna di false ricevute è stato qualificato come falso in atto pubblico; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato e la Cassazione non ha rivalutato le prove
art. 479 cod. pen. (falso continuato in atto pubblico)
Applicazione in relazione alla pluralità di atti falsificati nell'ambito della stessa operazione criminosa (falso continuato)
art. 81 comma finale cod. pen. (concorrente di reati/continuazione)
Utilizzato per coordinare le pene relative ai reati commessi in continuazione
art. 61 n. 2 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Rilevata come circostanza valutata nella determinazione della pena (richiamata nella sentenza di merito)
art. 358 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)
Il ricorrente invocava la violazione/erronea applicazione di tale norma in relazione alla qualificazione del reato; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e già esaminata dal giudice di merito
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 5453 del 15/12/2004, dep. 2005, Boccardelli)
Sez. 6, n. 5453 del 15/12/2004
Richiamata come precedente che conferma la qualificazione di peculato per l'appropriazione da parte dell'addetto alla riscossione presso ente pubblico
Massime di principio
- Se un dipendente pubblico o un incaricato alla riscossione detiene poteri gestionali o autonomia nell'annotazione e nella registrazione di incassi, la sottrazione di somme può integrare il reato di peculato anziché l'appropriazione indebita
- Le ammissioni in sede disciplinare possono essere valorizzate nel processo penale; contestazioni sulla utilizzabilità della confessione devono essere tempestivamente dedotte e specificamente impugnate
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per la rivalutazione delle prove: motivi che si risolvono in una diversa lettura delle evidenze probatorie sono inammissibili
- Per reati informatici e di falso è necessaria una specifica base probatoria; tuttavia, l'assenza di riesame da parte della Cassazione non implica che tali censure siano accoglibili se già valutate dal giudice di merito
- Motivi generici o ripetitivi già esaminati in sede di appello sono difficilmente recepibili in cassazione: è essenziale formulare censure precise e di diritto per ottenere ammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15772/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15819/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15829/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15830/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15831/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15833/2022 del 26/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →