Cassazione Penale, Sentenza n. 06188/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania, in appello ex art. 310 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato a Denaro la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di sottufficiale della Guardia di Finanza, per il delitto di depistaggio (art. 375, secondo comma, c.p.). L'accusa sostiene che Denaro avrebbe artificiosamente fatto rinvenire somme di denaro nel magazzino reperti per occultare un furto contestato in procedimento per peculato militare; il Tribunale aveva invece ritenuto carente la gravità indiziaria, valorizzando elementi come la possibilità di accesso al magazzino da parte di più militari, la circostanza che il reperto era stato rinvenuto in data successiva e da un militare con modalità sospette, e l'assenza di una perquisizione certa al momento dell'ammanco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si sia limitato a contestare la gravità indiziaria senza affrontare le esigenze cautelari (attualità e concretezza delle esigenze che giustificano la misura), elemento necessario per l'interesse ad impugnare quando l'ordinanza impugnata annulla la misura per difetto di gravità indiziaria. Inoltre la Corte ha escluso il vizio di travisamento della prova evocato dal Procuratore, rilevando che le divergenze sulle modalità dei contatti tra Denaro e il collega Raciti non determinano una difformità palese e univoca tale da compromettere la logica della motivazione del Tribunale. Conseguenza pratica: resta efficace l'ordinanza del Tribunale che ha annullato la misura cautelare; non è disposto il ripristino della sospensione dall'ufficio.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello in sede cautelare; qui il Tribunale ha pronunciato in appello ai sensi di tale articolo annullando la misura. La Corte richiama che, quando il PM impugna una pronuncia che ha annullato una misura per difetto di gravità indiziaria, deve comunque dimostrare l'attualita' delle esigenze cautelari per avere interesse a ricorrere.
art. 375, secondo comma, cod. pen.
Norma che disciplina il reato di depistaggio: il fatto contestato a Denaro (aver fatto apparire il rinvenimento di denaro per ostacolare accertamenti) viene inquadrato in tale fattispecie.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per chiarire un'eccezione: per taluni reati la legge prevede presunzioni che consentono al PM di non dover dimostrare separatamente l'attualità delle esigenze cautelari; nel caso in esame tale presunzione non opera.
Massime di principio
- Quando il PM impugna una decisione che annulla una misura cautelare per difetto di gravità indiziaria deve indicare anche e soprattutto le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; l'assenza di tale indicazione rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- Per contestare un apprezzamento probatorio (travìsamento della prova) l'onere probatorio è elevato: occorre dimostrare una palese, non controvertibile discrepanza tra il contenuto dell'elemento probatorio e la valutazione del giudice, tale da compromettere la logica dell'intero impianto motivazionale.
- Dichiarazioni rese da un soggetto potenzialmente interessato (es. il custode che rinviene il reperto) hanno meno forza probatoria se non corroborate da elementi obiettivi; la presenza di spiegazioni alternative (accesso diffuso ai locali, possibilità che il denaro sia stato collocato successivamente) riduce la gravità indiziaria.
- L'accertamento della gravità indiziaria richiede una valutazione complessiva del quadro probatorio e del suo grado di coerenza; elementi temporali, modalità di rinvenimento e analisi oggettiva dei reperti (es. verifica banconote dalla Banca d'Italia) sono determinanti.
- Se il provvedimento impugnato non si è pronunciato su un profilo (per esempio le esigenze cautelari) ma questo profilo è essenziale per l'applicazione della misura, il ricorrente deve comunque fornire elementi a sostegno di quel profilo per non incorrere in inammissibilità.
- Nel dubbio, misure meno afflittive o trasferimenti operativi possono ridurre l'attualità delle esigenze cautelari: lo spostamento dell'indagato e la perdita di incarichi di comando sono fattori rilevanti nella valutazione della necessità della misura.
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