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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33626/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della società al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per l'inadempimento dell'obbligo di lavaggio della divisa aziendale. La società aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 413 c.p.c. Il Tribunale di Milano aveva declinato la competenza ritenendo non provata la conclusione contestuale del contratto a Segrate e valorizzando l'ipotesi della conclusione nel luogo di ricezione dell'accettazione. Con il regolamento necessario di competenza il lavoratore ha censurato l'ordinanza per violazione dell'art. 413 c.p.c., deducendo che: la lettera di assunzione dimostrava la sottoscrizione contestuale del contratto in Segrate il 15.11.2013 da parte sua e del legale rappresentante della società; non vi era prova dell'invio a Napoli della lettera firmata; il contratto prevedeva soltanto la restituzione firmata per accettazione, senza imporre la spedizione; non era prevista la subordinazione dell'inizio dell'esecuzione alla ricezione dell'accettazione; la prestazione era iniziata il giorno successivo alla firma; comunque il contratto doveva ritenersi concluso ai sensi dell'art. 1327 c.c. con l'inizio dell'esecuzione in Segrate.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassato l'ordinanza del Tribunale di Milano e dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il procedimento deve proseguire. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse trascurato il valore probatorio della scrittura privata ex art. 2702 c.c., prodotta in atti e recante la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate il 15.11.2013, e avesse applicato in modo improprio il criterio residuale della conclusione del contratto mediante ricezione dell'accettazione presso il preponente, senza riscontri probatori. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Norma che disciplina il ricorso introduttivo del rito del lavoro, utilizzato per proporre la domanda principale.

  • art. 413 c.p.c.

    Criterio di competenza territoriale nelle controversie di lavoro; la Corte ribadisce che va individuato anche in base al luogo in cui è sorto il rapporto.

  • art. 42 c.p.c.

    Fondamento del regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza declinatoria.

  • art. 38, u.c., c.p.c.

    Le questioni di competenza si decidono in base a ciò che risulta dagli atti; il giudice non può utilizzare prove costituende, ma solo prove precostituite.

  • art. 1326 c.c.

    Il criterio della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente ha valore residuale e opera solo se manchino elementi per ritenere il contratto concluso nel luogo e nel tempo della sottoscrizione.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza dell'accettazione all'arrivo all'indirizzo del destinatario opera in via residuale, se non risulti già una conoscenza contestuale della conclusione del contratto.

  • art. 2702 c.c.

    Alla scrittura privata ritualmente prodotta va riconosciuta efficacia probatoria quanto alla sottoscrizione e alla data risultante dal documento, ai fini della decisione sulla competenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il giudice deve verificare anzitutto se il contratto sia stato concluso nel luogo e nel tempo della sottoscrizione della proposta per accettazione; solo in mancanza di elementi in tal senso si applicano i criteri residuali di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c.
  • In sede di decisione sulla competenza, il giudice può fondarsi soltanto su prove precostituite risultanti dagli atti e non su elementi istruttori da acquisire successivamente.
  • La scrittura privata ritualmente prodotta e sottoscritta dalle parti ha rilievo probatorio decisivo anche ai fini dell'accertamento del luogo di conclusione del contratto.
  • La presunzione di conoscenza dell'accettazione presso l'indirizzo del preponente non può essere applicata in astratto, ma solo quando non vi siano elementi documentali idonei a dimostrare una conclusione contestuale del contratto nel luogo della sottoscrizione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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