Cassazione Civile, Ordinanza n. 21405/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito contro la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore corrispondente al VI livello del CCNL Pulizie Multiservizi, inquadrandosi come specialista della sicurezza, in luogo del V livello già rivestito come impiegato amministrativo. La domanda era stata respinta in primo e secondo grado, sul rilievo che il differenziale tra i livelli consistesse in una maggiore autonomia e in una lievemente maggiore specializzazione professionale, ma che la documentazione prodotta non fosse sufficiente e che la prova testimoniale non avesse chiarito le concrete modalità di svolgimento delle mansioni, in particolare quanto all’effettiva autonomia gestionale nell’Ufficio Prevenzione Protezione e Sicurezza. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 10 del CCNL Pulizie Multiservizi, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la documentazione prodotta, la quale sarebbe stata sufficiente a fondare la domanda, e avesse inoltre male interpretato le deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e del contratto collettivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento di merito della vicenda, senza denunciare un effettivo errore nell’interpretazione delle declaratorie contrattuali. Ha inoltre ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi invece liberamente valutabili; non può invece risolversi nella critica del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non legali. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la società intimata non si è costituita. È stato infine dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge e del contratto collettivo, ma la Corte ha rilevato che la censura era in realtà diretta a una rivalutazione del merito.
la loro violazione è configurabile solo nei limiti in cui il giudice utilizzi prove non dedotte o fuori dai limiti legali, disattenda prove legali o attribuisca valore di piena prova a elementi liberamente valutabili; non consente di censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 10 del CCNL Pulizie Multiservizi
richiamato dal ricorrente per sostenere che il VI livello richiedesse maggiore autonomia operativa e una maggiore specializzazione rispetto al V livello.
è richiamato nel quadro della giurisprudenza sul limite del sindacato di legittimità sulle anomalie motivazionali, rilevanti solo se si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne ha dato atto per imporre, al ricorrente soccombente, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
utilizzato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto non è ammissibile quando, sotto la veste formale dell’errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e un diverso apprezzamento del merito.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può investire l’ordinario apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito; è consentita solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o fuori dai limiti legali, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che richiedevano invece libera valutazione.
- La violazione di un contratto collettivo è deducibile in cassazione solo se si censura effettivamente l’interpretazione delle clausole contrattuali; non è sufficiente contrapporre alla lettura del giudice una diversa ricostruzione fattuale delle mansioni svolte.
- Quando la parte soccombente non si costituisce nel giudizio di cassazione, può essere pronunciata la statuizione sulle spese in forma di nulla sulle spese; resta tuttavia possibile il raddoppio del contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.
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