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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06022/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto. Il solo motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confrontava con il consolidato orientamento secondo cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale era ritenuta adeguata e non illogica, anche perché valorizzava i precedenti specifici e recenti dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma che disciplina il tentativo, in relazione al reato di tentato furto oggetto della condanna confermata

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto, oggetto della contestazione penale

  • artt. 56 e 624 c.p.

    insieme indicano la qualificazione giuridica del fatto come tentato furto

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile utilmente in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con assorbimento degli altri elementi non espressamente valorizzati.
  • La valorizzazione di precedenti specifici e recenti dell'imputato può costituire motivazione sufficiente e non illogica a sostegno del diniego delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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