Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, comunicata a mezzo pec in pari data, recante informazione antimafia di contenuto interdittivo nei confronti della ricorrente, ai sensi degli artt. 84, 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011; - della nota PEC prot. n.-OMISSIS-del 30.3.2026 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, notificata in pari data, con la quale l’Ente ha intimato alla ricorrente di provvedere, entro 30 gg., all’iscrizione al R.E.A. della cessazione delle attività di “Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori e di altre macchine ed attrezzature per l'industria”, esercitate dalla stessa società; - del Decreto n. -OMISSIS- dell’1.4.2026 prot. -OMISSIS- dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, notificato in data 2.4.2026, recante revoca dell’autorizzazione amministrativa di conferma dell’iscrizione nel Registro art. 68 C.N. per l’anno 2026 al n. -OMISSIS-- e revoca di tutte le altre autorizzazioni rilasciate dalla medesima Autorità in favore della ricorrente; - di ogni altro presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva, intimazione camerale di cessazione dell’attività commerciale e revoca delle autorizzazioni portuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’informazione antimafia di contenuto interdittivo adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84, 91 e 100 del d.lgs. 159/2011, nonché gli atti consequenziali della Camera di Commercio e dell’Autorità di Sistema Portuale. Il primo motivo censurava, in particolare, la mancata comunicazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, di elementi sopravvenuti posti dalla Prefettura a fondamento della rinnovata valutazione del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso: le posizioni controindicate del commercialista e del revisore unico della società. La ricorrente sosteneva che tali elementi fossero autonomi e nuovi, e non una mera appendice di circostanze già sottoposte alla partecipazione procedimentale nell’ambito del precedente contenzioso, conclusosi favorevolmente per la società. La Camera di Commercio non si è costituita; si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura e l’Autorità portuale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ravvisato, nella sommarietà propria della fase cautelare, il fumus boni iuris con riferimento al primo motivo, rilevando che le posizioni controindicate del commercialista e del revisore unico non risultavano indicate nella comunicazione prefettizia del 9 dicembre 2025 effettuata ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, né risultava in atti una comunicazione equipollente. Il rilievo è stato ritenuto particolarmente significativo perché la Prefettura aveva attribuito a tali elementi una specifica valenza quali indici del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso emersi nella rinnovazione dell’istruttoria successiva al precedente contenzioso. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, che le sopravvenienze potessero essere considerate una semplice appendice di elementi già partecipati, apparendo piuttosto autonome circostanze fattuali. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dei pregiudizi derivanti dagli atti consequenziali della Camera di Commercio e dell’Autorità portuale sui rapporti contrattuali in corso e sull’occupazione, come documentato dalla ricorrente. Sono stati quindi sospesi tutti i provvedimenti impugnati ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito del 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell’informazione antimafia.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La comunicazione prefettizia deve rendere partecipabili gli elementi rilevanti della valutazione antimafia; la mancata comunicazione di elementi nuovi e autonomi, utilizzati per fondare il pericolo di infiltrazione mafiosa, integra un profilo di fumus boni iuris.

  • art. 100 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia relativa ai rapporti con l’autorità portuale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dei provvedimenti impugnati in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società e dei soggetti menzionati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’utilizzo da parte della Prefettura di elementi fattuali nuovi e autonomi, attribuiti a fondamento della valutazione del pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso, richiede che tali elementi siano previamente comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011; la loro mancata partecipazione può integrare il fumus boni iuris per la sospensione dell’interdittiva.
  • Elementi sopravvenuti non possono essere qualificati come mera appendice di circostanze già sottoposte alla partecipazione procedimentale quando presentino autonoma consistenza fattuale e siano valorizzati dall’amministrazione come indici indipendenti del rischio infiltrativo.
  • Ai fini della tutela cautelare contro un’informazione antimafia interdittiva, il periculum in mora può essere ravvisato nei pregiudizi derivanti dagli atti consequenziali che incidano sui rapporti contrattuali in corso e sui livelli occupazionali dell’impresa destinataria.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.