Cassazione Penale, Sentenza n. 48557/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 19/04/2022 che aveva respinto la sua istanza di revoca della confisca di prevenzione. I motivi dedotti: (i) le numerose sentenze di assoluzione avrebbero inciso sulla valutazione della pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 e la Corte avrebbe dovuto rivalutare la personalità del Rochira "al netto" delle assoluzioni; (ii) la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la pericolosità in modo tautologico, senza indicare quali truffe e quali provviste il ricorrente avesse realizzato nel periodo ritenuto pericoloso (2004-2011), né identificare i procedimenti penali; (iii) mancata indicazione degli elementi probatori che dimostrerebbero la pericolosità e mancanza di correlazione temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e il periodo di pericolosità; si contestava inoltre un presunto travisamento circa una sentenza di assoluzione per omicidio non prodotta.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: (1) sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42624/21, non avesse disposto un rinvio per rivalutare la rilevanza delle assoluzioni ma avesse già dichiarato infondata la doglianza su quel punto, limitando il rinvio alla verifica se, al netto delle assoluzioni, gli elementi residui fossero sufficienti a configurare la pericolosità ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011; pertanto la questione era fuori dal perimetro devoluto al giudice di rinvio. (2) i successivi motivi, che lamentavano carenze di motivazione e la genericità dell'accertamento della pericolosità, sono stati ritenuti inammissibili perché non hanno indicato una specifica violazione di legge e la motivazione della Corte d'appello è stata considerata adeguata (la Corte d'appello aveva ricostruito un periodo di pericolosità dal 2004 al 2011, con profitti illeciti rilevanti, rispettando i parametri indicati dalla Corte Costituzionale n.24/2019). (3) la censura sulla correlazione temporale tra acquisti e periodo di pericolosità è stata esclusa perché non devoluta al giudice di rinvio e coperta da giudicato interno. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (Codice antimafia), art. 1, lett. b)
La Corte territoriale, nel rispetto del rinvio disposto dalla Cassazione, ha valutato la sussistenza della pericolosità generica come prevista dall'art. 1, lett. b) in base a elementi indiziari che dimostrano l'abitualità nella commissione di delitti, la produzione di profitti illeciti e la rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito in un arco temporale significativo (2004-2011).
art. 606 c.p.p., comma 2, lett. e)
La doglianza sulla qualità della motivazione è stata considerata inammissibile perché il ricorrente non ha indicato una specifica violazione di legge; nelle materie di prevenzione i rilievi sul merito della motivazione sono più circoscritti.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata (euro 3.000).
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Richiamata quale parametro interpretativo: per ritenere la pericolosità di tipo "abituale" occorre verificare il triplice requisito indicato dalla Corte Costituzionale (commissione abituale di delitti, produzione di profitti e rilevanza di tali profitti come fonte di reddito in un preciso arco temporale).
Sentenza Corte di Cassazione n. 42624/21 (annullamento con rinvio)
la Corte di appello, ha proceduto ad una incensurabile autonoma valutazione degli elementi a carico del prevenuto in relazione al merito di vicende assolutorie ed ha affermato il superamento della prova di resistenza del provvedimento oggetto della domanda di revocazione, considerando la condanna per omicidio e tentato omicidio commesso nel 2005 - nell'ambito della quale è valorizzato il pregnante movente economico e le condotte truffaldine tenute dal Rochira - e le emergenze investigative relative ad altri procedimenti. Segnatamente, con riferimento al tentato omicidio ai danni del Chionna, è valorizzato il pieno inserimento del ricorrente nell'ambiente malavitoso di Francavilla Fontana e la truffa commessa dal Chionna in concorso con il Rochira quale movente dell'azione omicidiaria; ancora sono considerati i rapporti intensi, accertati nell'ambito del proc. n.3686/07, tra il ricorrente e Giancarlo Capobianco gravemente indiziato di essere il capo francavillese della Sacra Corona Unita; ancora, si considera la vicenda della intestazione fittizia a Vicenzo La Corte e Maria Serpentino di alcune attività imprenditoriali facenti capo al Rochira al cui posto il La Corte rimase vittima di un attentato; inoltre, è stata valorizzata la captazione ambientale del 13.11.2009 nella quale il pregiudicato Pietro Micelli commentava un attentato alla stessa vita del Rochira, responsabile di minacce ai danni di Euprepio Padula; infine, è considerato il rinvenimento in uno degli esercizi commerciali del Rochira di un ingente quantitativo di tritolo, ritenendo superabile ai fini prevenzionali il giudizio di insufficiente certezza che aveva determinato l'assoluzione del Rochira dalla detenzione dell'esplosivo
La Cassazione ha limitato il rinvio al giudice di merito alla verifica se, al netto delle sentenze di assoluzione, gli elementi residui permettessero di inquadrare la persona come pericolosa ai sensi dell'art. 1, lett. b). Non ha disposto un nuovo esame della rilevanza delle assoluzioni già valutata e, su quel punto specifico, ha ritenuto la doglianza infondata.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio in termini circoscritti, il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro della cognizione stabilito dalla Cassazione e non può rimettere in discussione questioni già definite dalla Suprema Corte.
- Nelle misure di prevenzione basate sull'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 occorre dimostrare: a) abitualità nella commissione di delitti in un arco temporale significativo; b) produzione di profitti illeciti; c) rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito (criteri richiamati dalla Corte Costituzionale n.24/2019).
- Sentenze di assoluzione non escludono automaticamente l'adozione di misure di prevenzione se permangono elementi indiziari, ma la valutazione dell'incidenza delle assoluzioni dipende dal perimetro disposto dalla Cassazione e dalla valutazione complessiva degli elementi probatori.
- Le censure sulla presunta genericità della motivazione sono poco efficaci se non indicano specifiche violazioni di legge; nei ricorsi in materia di prevenzione la contestazione della valutazione del merito è spesso inammissibile se la motivazione non è "apparente".
- Per giustificare la confisca preventiva è importante, quando richiesto, dimostrare la correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e gli acquisti dei beni; tuttavia, se tale questione non è stata devoluta al giudice di rinvio o è coperta da giudicato, non può essere riesaminata.
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