Cassazione Penale, Sentenza n. 13290/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Orlando impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, riformando il provvedimento del GIP, ha applicato la custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p., capo 1) in relazione alla presunta partecipazione a un 'sistema mafioso lombardo' con apicalità e rapporti con varie mafie storiche; il ricorrente deduce due motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'associazione mafiosa e sulla gravità indiziaria della sua partecipazione, lamentando carenza di riscontri circa il suo apporto (società riconducibili a lui, versamenti nella cassa comune, affectio societatis, marginalità temporale della partecipazione); (ii) vizio di motivazione e illegittimità della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari, contestando l'uso apodittico della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e richiamando elementi (intercettazioni) che dimostrerebbero il distacco e la rescissione del vincolo associativo a partire da dicembre 2020
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo sul profilo delle esigenze cautelari e infondato sul resto. In particolare: il primo motivo (rilievi sulla sussistenza dell'associazione mafiosa e sulla gravità indiziaria rispetto alla posizione di Orlando) è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, allo stato del giudizio cautelare, sussistono gravi indizi circa l'esistenza di un sodalizio mafioso 'federativo' e la partecipazione di Orlando, valorizzando intercettazioni, incontri, la partecipazione a delitti di cessione di stupefacenti, i rapporti fiduciari con esponenti apicali, la partecipazione alla gestione di società e i contributi alla cassa comune. Sul secondo motivo (esigenze cautelari) la Corte ha invece accolto la censura nella parte in cui il Tribunale non si sarebbe adeguatamente confrontato con intercettazioni e elementi che indicano un distacco di Orlando dal gruppo (conversazioni del 4 dicembre 2020, 24 marzo 2021, 12 aprile 2021 nelle quali risulterebbe l'allontanamento deciso da vertici come Amico). Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla custodia cautelare (o comunque ne ha censurato la motivazione sui requisiti delle esigenze cautelari) e ha disposto il nuovo esame/adeguata motivazione da parte del giudice di merito in ordine alle esigenze cautelari, tenendo conto degli elementi di possibile rescissione del vincolo associativo e del tempo trascorso dai fatti.
Norme richiamate
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata interpretata in senso da ricomprendere anche un 'sistema' mafioso di nuova costituzione che trae la propria 'mafiosità' dalle organizzazioni storiche di provenienza dei consociati; il fatto che i partecipanti mantengano legami con le cosche originarie non esclude l'autonomia e la caratterizzazione mafiosa del nuovo sodalizio, specie se emergono elementi quali cassa comune, gestione comune di interessi economici e capacità intimidatoria
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La disposizione pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che alleggerisce l'onere motivazionale del giudice cautelare ma impone comunque di valutare e motivare l'eventuale esclusione delle esigenze cautelari qualora il difendente allegi o risultino dagli atti circostanze idonee a escluderle (in particolare: tempo trascorso dai fatti e rescissione del vincolo con il sodalizio). La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente confrontato le intercettazioni e gli elementi che potevano indicare il distacco di Orlando dal gruppo
Norma richiamata come riferimento alla funzione del Tribunale in sede di appello cautelare; il giudice d'appello può riformare il provvedimento del GIP in materia di misure cautelari
Riferimento normativo alla fattispecie di traffico/detenzione di stupefacenti; nel caso di specie è osservato che non tutte le ipotesi di narcotraffico contestate coinvolgono specificamente soggetti del gruppo, ma le attività di cessione di stupefacenti sono state comunque valorizzate ai fini della gravità indiziaria
Massime di principio
- In giudizio cautelare per reati associativi di tipo mafioso la sussistenza della 'mafiosità' può emergere anche da un sistema nuovo 'federativo' che si avvale di capitali, risorse umane e della 'dote' mafiosa dei partecipanti: il collegamento con cosche storiche non esclude l'autonomia e la qualificazione mafiosa del nuovo sodalizio
- La gravità indiziaria della partecipazione di un singolo indagato si valuta globalmente: intercettazioni, incontri, partecipazione a delitti qualificanti (es. cessioni di stupefacenti), ruolo fiduciario rispetto a esponenti apicali, gestione o intestazioni fittizie di società e contributi a una cassa comune sono elementi rilevanti e possono giustificare misure cautelari
- La presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. agevola l'adozione di misure cautelari, ma il giudice deve comunque confrontarsi con le prove e con eventuali elementi di segno contrario prodotti dalla difesa: in particolare il tempo trascorso e la prova di rescissione del vincolo associativo possono essere determinanti per escludere le esigenze cautelari
- Se emergono intercettazioni o atti che indicano un allontanamento o una esclusione del ricorrente dal gruppo, il giudice deve motivatamente valutare tale circostanza: la mera citazione di elementi indiziari generali non è sufficiente a mantenere la custodia in carcere se non si dà adeguato peso a elementi specifici di dissociazione
- Nelle impugnazioni di ordinanze cautelari è strategico, per la difesa, produrre e sottolineare prove del distacco nel tempo dall'ambiente criminale, l'assenza di attività criminose recenti e l'assenza di responsabilità dirette in reati 'fine' del sodalizio; il giudice di legittimità verifica soprattutto la completezza e la congruità della motivazione del giudice di merito su questi punti
- Esito probabile in casi analoghi: conferma della gravità indiziaria ma possibile accoglimento parziale del ricorso con annullamento o revisione della misura cautelare qualora il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato elementi di dissociazione o il tempo decorso
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