Cassazione Penale, Sentenza n. 21224/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a XXXXXXXXXXXXX ai sensi dell'art. 165, comma 5, cod. pen., rilevando che il beneficiario non aveva osservato le condizioni del percorso di recupero: ha partecipato a soli 14 incontri fra luglio 2024 e gennaio 2025 anziché al minimo legale di 48 (cadenza effettiva non bisettimanale ma un incontro ogni due settimane) e, soprattutto, ha continuato a reiterare condotte vessatorie e reati contro i familiari durante il periodo di frequenza. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione del giudicato esecutivo, motivazione illogica e errata applicazione dell'art. 165, mentre la Corte ha ritenuto che siano emersi elementi non precedentemente valutati (anche da altro procedimento nel quale era stata disposta misura cautelare per condotte successive) idonei a rimettere in discussione il precedente accertamento formale dell'esito positivo del percorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in data 29/04/2026, confermando la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto legittima la rivalutazione della situazione alla luce di elementi non presi in considerazione nel provvedimento definitivo che aveva formalmente attestato il superamento del percorso, e ha precisato che il giudice deve accertare non la mera frequenza formale ma le concrete modalità della partecipazione e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi rieducativi; ha inoltre interpretato la cadenza "bisettimanale" come esigenza di frequenza effettiva (almeno due volte a settimana) e non come un incontro ogni due settimane.
Norme richiamate
art. 165, quinto comma, cod. pen.
«Nei casi di condanna … per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572 … la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze postea fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164...»
La Corte interpreta il requisito previsto come sostanziale: non è sufficiente la documentazione formale di partecipazione; il giudice deve valutare le concrete modalità di frequenza (cadenza effettiva) e l'effettivo raggiungimento del recupero. "Cadenza almeno bisettimanale" è intesa come almeno due incontri a settimana, non come un incontro ogni due settimane.
art. 18-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (agg.)
«Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale»
Il sistema legislativo affida all'UEPE e agli enti l'obbligo informativo e al giudice il controllo e la valutazione dell'effettiva partecipazione e dell'esito; le comunicazioni possono alimentare l'azione del pubblico ministero per la revoca.
art. 168, primo comma, codice penale (richiamato)
Norma richiamata come base per la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di violazione delle prescrizioni; la Corte la considera operativa una volta accertata la violazione rilevante.
L. 19 luglio 2019, n. 69, art. 6, comma 1 (modificata)
Ha introdotto l'onere di partecipazione a percorsi di recupero per i delitti in questione; la Corte ne interpreta gli effetti insieme alle successive modifiche legislative come rafforzativi del controllo giudiziale sulla effettività del recupero.
L. n. 134/2021, art. 2, comma 13 (modifica)
Ulteriore modifica normativa richiamata a completamento del quadro legislativo relativo all'art. 165; la Corte tiene conto delle modifiche legislative nel valutare la portata dell'obbligo di frequenza e controllo.
L. n. 168/2023, art. 15, comma 1 e comma 2 (modifiche e disposizioni attuative)
Interventi normativi recenti che hanno ridefinito requisiti e modalità di controllo della partecipazione ai percorsi di recupero e hanno aggiunto l'art. 18-bis disp. att.; la Corte ne trae la conseguenza che il giudice dell'esecuzione ha compiti di verifica sostanziale e non solo formale.
Massime di principio
- La conservazione della sospensione condizionale della pena subordinata a percorsi di recupero dipende dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo rieducativo e dalle concrete modalità di partecipazione; la mera attestazione formale di frequenza può non essere sufficiente.
- La cadenza "bisettimanale" richiesta dalla norma è interpretabile come frequenza di almeno due incontri a settimana e non come un incontro ogni due settimane; la frequenza organizzativa decisa dall'ente non esonera il condannato se tale organizzazione non realizza la cadenza sostanziale prevista.
- La preclusione derivante dal giudicato esecutivo non impedisce al giudice dell'esecuzione di rivedere la conservazione di un beneficio quando emergono elementi, anche già esistenti ma non valutati nella precedente decisione, o nuovi elementi probatori provenienti da altri procedimenti che rendono necessaria una nuova valutazione.
- Segnalazioni e provvedimenti provenienti da altri procedimenti (es. misure cautelari per condotte reiterate) e le comunicazioni dell'UEPE o degli enti di recupero possono costituire base valida per richiedere la revoca della sospensione condizionale.
- Le dichiarazioni delle vittime e la persistenza di condotte delittuose durante il periodo di partecipazione al percorso rappresentano elementi rilevanti per valutare l'assenza di efficacia rieducativa e giustificare la revoca.
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