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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'atto del Comune di Conversano prot. n. c_c975-0042296 del 13 novembre 2025; - e, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come testualmente evocati dal suddetto e quivi impugnato atto prot. n. c_c975-0042296 del 13 novembre 2025, laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente: 1) la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Conversano n. 20 del 20.3.2024; 2) l'art. 6 comma 2, l'art. 5 commi 1 e 2, l'art. 15 comma 1, l'art. 12 comma 3.a), l'art. 10 comma 3, l'art. 6 comma 1 lettere a) e b), l'art. 4 e l'art. 3; l'art. 5 e l'art. 6 del “Regolamento comunale per la disciplina delle istallazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervento di frequenza compresa tra 100 Khz e 300 GHz” del Comune di Conversano; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del Comune di Conversano del 13 novembre 2025, nonché gli atti presupposti e le disposizioni regolamentari comunali richiamate, ritenuti preclusivi alla realizzazione di un impianto per telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto comunale del 13 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, oltre all’annullamento o disapplicazione della deliberazione consiliare comunale e delle disposizioni del regolamento comunale sulle installazioni, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per telecomunicazioni, nella parte ritenuta ostativa alla propria pretesa. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che in relazione alla richiesta di autorizzazione presentata il 3 settembre 2025 si sarebbe formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003. Ha inoltre dedotto che la localizzazione dell’impianto era condizionata dagli atti della gara PNRR e che il sito prescelto costituiva l’unico sito idoneo ad assicurare l’efficiente erogazione del servizio. Quanto al periculum in mora, ha evidenziato la necessità dell’intervento per garantire la funzionalità della rete e l’attivazione di nuovi servizi di comunicazione elettronica nell’ambito di un’opera PNRR.

La decisione

Il TAR, con valutazione necessariamente preliminare propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da elementi di fondatezza sotto due profili. In primo luogo, ha rilevato la possibile formazione del titolo autorizzatorio per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, in relazione alla domanda presentata il 3 settembre 2025. In secondo luogo, ha considerato che la scelta del sito risultava limitata dagli atti di gara PNRR e che il sito individuato appariva l’unico idoneo a garantire la compiuta ed efficiente erogazione del servizio. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’intervento appariva necessario per la funzionalità inderogabile della rete e per assicurare alla collettività nuovi servizi di comunicazione elettronica, rientranti nel quadro delle opere PNRR. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito al 28 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    In sede cautelare, il giudice ha ritenuto plausibile che, in relazione alla richiesta di autorizzazione presentata il 3 settembre 2025, si sia formato il titolo autorizzatorio per silenzio-assenso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003 costituisce elemento idoneo a integrare il fumus boni iuris della domanda di sospensione del provvedimento amministrativo ostativo, ferma la verifica definitiva nella fase di merito.
  • Nella valutazione cautelare relativa all’autorizzazione di un impianto di comunicazione elettronica, assume rilievo la circostanza che gli atti di una procedura PNRR limitino la scelta localizzativa e individuino il sito prescelto come unico idoneo ad assicurare l’efficiente erogazione del servizio.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato quando l’esecuzione del provvedimento impugnato impedisca un intervento necessario alla funzionalità della rete e all’attivazione di nuovi servizi di comunicazione elettronica destinati alla collettività, soprattutto se l’intervento rientra nel quadro delle opere PNRR.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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