Cassazione Penale, Sentenza n. 1131/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza irrevocabile del Tribunale di Bergamo (20/09/2011) con cui l'imputato era stato condannato per reati indicati negli artt. 405 e 477-482 c.p.; si deduceva che l'imputato aveva avuto conoscenza della sentenza e del passaggio in giudicato solo con la notifica dell'ordine di esecuzione del 19/10/2020; l'imputato era stato dichiarato contumace, aveva indicato domicilio a Mestre ma risultava "sconosciuto" all'indirizzo e senza iscrizione anagrafica, e lamentava di non aver mai avuto rapporti con il difensore d'ufficio al quale erano stati indirizzati gli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittime le notificazioni eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., perché la notificazione al domicilio eletto non era possibile (l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato e non iscritto all'anagrafe) e tale impossibilità è imputabile all'imputato stesso. La Corte ha osservato che, ai fini della restituzione nel termine secondo la formulazione anteriore alla legge n.67/2014, devono sussistere congiuntamente la mancata conoscenza del procedimento senza rinuncia volontaria a comparire e la mancata conoscenza del provvedimento senza rinuncia volontaria ad impugnare; la mancata prova anche di una sola di tali condizioni legittima il rigetto. Conseguentemente il ricorso è stato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (previgente formulazione)
Disciplina la restituzione nel termine per impugnare; secondo la formulazione precedente alla legge n.67/2014 richiede congiuntamente la mancata conoscenza del procedimento senza rinuncia volontaria a comparire e la mancata conoscenza del provvedimento senza rinuncia volontaria ad impugnare.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione degli atti al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile; la Corte ha ritenuto valida la notifica al difensore quando il destinatario risulti "sconosciuto" all'indirizzo indicato o vi sia temporanea assenza o difficoltà di individuazione.
Regola i casi in cui è necessaria una ricerca ulteriore dell'imputato; la Corte distingue tra impossibilità temporanea (che legittima l'uso dell'art.161, comma 4) e situazioni che richiedono indagini di irreperibilità previste dall'art.157.
art. 13, comma 13, D.Lgs. 286/1998
Norma richiamata solo in relazione ai capi di imputazione originari (materia immigrazione); non oggetto di specifica interpretazione sul punto processuale oggetto del ricorso.
Cass. Sez. U, Sent. n. 58120/2017 e Cass. Sez.4, Sent. n. 3930/2021 e Cass. Sez.1, Sent. n. 57650/2017
Giurisprudenza richiamata a sostegno dei principi applicati: (i) l'impossibilità della notificazione al domicilio include anche temporanea assenza o non agevole individuazione; (ii) l'inidoneità del domicilio eletto giustifica la notifica al difensore senza obbligo di ulteriore tentativo; (iii) per la restituzione nel termine, ai fini del previgente art.175 c.p.p., devono concorrere entrambe le condizioni della mancata conoscenza senza rinuncia.
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è valida se la notifica al domicilio dichiarato o eletto è impossibile anche per ragioni quali la temporanea assenza o la non agevole individuazione; non è sempre necessaria una prova di "irreperibilità" formale.
- Se il destinatario ha eletto domicilio ma risulta "sconosciuto" o non iscritto all'anagrafe nell'indirizzo dichiarato, l'impossibilità di notificare in quel luogo è addebitabile all'imputato e legittima la notifica al difensore.
- La restituzione nel termine per impugnare, nella formulazione anteriore alla legge n.67/2014, richiede simultaneamente: a) mancata conoscenza del procedimento senza rinuncia volontaria a comparire; e b) mancata conoscenza del provvedimento senza rinuncia volontaria ad impugnare. La mancanza di una sola condizione autorizza il rigetto.
- L'elezione di domicilio successiva prevale su precedenti elezioni; non può automaticamente riacquistare efficacia la prima elezione di domicilio una volta sostituita, salvo specifiche ragioni che giustifichino l'ulteriore tentativo in quel luogo.
- La circostanza che l'elezione di domicilio sia stata resa "in vinculis" (mentre l'imputato è in stato di custodia) non invalida di per sé l'elezione di domicilio.
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