Cassazione Penale, Ordinanza n. 04093/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione in concorso con altri. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità, sostenendo sostanzialmente l'insufficienza/erroneità della prova. Con il secondo motivo ha prospettato che il fatto dovesse essere riqualificato in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assumendo la sussistenza di un credito giuridicamente tutelabile nei confronti della vittima. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale valorizzava sia le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, sia le intercettazioni come riscontro e autonoma prova della partecipazione diretta del ricorrente al fatto; quanto al secondo motivo, ha osservato che la sentenza d'appello aveva escluso la prova di un credito giuridicamente tutelabile, elemento necessario per la diversa qualificazione invocata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione d'appello; ha inoltre escluso la fondatezza del motivo sulla riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché mancava la prova di un credito giuridicamente tutelabile verso la vittima. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha qualificato il fatto come estorsione, valorizzando la partecipazione diretta del ricorrente e l'assenza di un titolo legittimo a pretendere la prestazione dalla vittima.
La Corte esclude la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché non risulta provato un credito giuridicamente tutelabile nei confronti della persona offesa.
I motivi di ricorso sono scrutinati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione; il primo è dichiarato generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La prova della responsabilità può essere desunta, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili, anche da intercettazioni che costituiscano riscontro e autonoma prova della partecipazione dell'imputato al reato.
- La riqualificazione di una condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la prova di un credito o diritto effettivamente tutelabile; in mancanza, la diversa qualificazione non può essere accolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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