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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51058/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere. Il provvedimento di aggravamento si fondava su elementi acquisiti dalla Polizia giudiziaria: un acquirente (Giorgio Carlo Mileto) trovato in possesso di cocaina aveva dichiarato di essersi approvvigionato da due cittadini albanesi, identificandone fotograficamente in Blushaj la persona nota come "Roberto"; era stata altresì rilevata la continuazione dell'attività di cessione di stupefacenti in regime di arresti domiciliari, l'uso di un telefono con SIM intestata ad altra persona e incontri fuori domicilio (in un bar) con acquirenti. Difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: mancata prova di commissione di nuovi reati, illegittimità di considerare violazioni diverse da quelle tipizzate dall'art. 284 c.p.p., assenza di una formale istanza del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p., e inadeguata motivazione sulla scelta della custodia carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e la Corte territoriale avessero correttamente valutato l'entità, i motivi e le circostanze delle violazioni ai fini dell'aggravamento ex art. 276, comma 1, c.p.p., e l'aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 299, comma 4, c.p.p. Ha inoltre ritenuto presente, seppur sintetica, l'istanza del P.G. del 5 maggio 2023 e ha escluso la richiesta difensiva di riesame di merito dei fatti già valutati dal giudice. La Corte ha confermato che la misura degli arresti domiciliari si era dimostrata inadeguata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la potestà discrezionale di sostituire la misura vigente con altra più grave in presenza di violazioni delle prescrizioni; la valutazione deve considerare entità, motivi e circostanze della violazione e rientra nel sindacato di merito riservato al giudice del merito.

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    «Fermo restando quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave, ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva»

    Norma di riferimento per l'aggravamento delle esigenze cautelari non necessariamente determinato da trasgressioni formali: il giudice può adottare misure più gravi su richiesta del P.M. quando emergano esigenze cautelari aggravate (anche per commissione di nuovi reati). La richiesta del P.G. può essere anche sintetica ma valida.

  • art. 284, cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle prescrizioni specifiche degli arresti domiciliari; la Corte ha precisato che non è escluso valutare anche violazioni di altre prescrizioni o comportamenti non tipizzati quando rilevano per l'aggravamento della misura.

  • art. 280, cod. proc. pen.

    Norma sullo spaccio di lieve entità: il Tribunale ha ritenuto che il limite di cui all'art. 280 non osti all'aggravamento della misura cautelare operato ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti (traffico e detenzione ai fini di spaccio) quale riferimento per i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo e in secondo grado.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass.),

    Richiamati precedenti (Sez.5 n.36060/2020 Hajdari; Sez.U n.4932/2008 Giannone; Sez.5 n.489/2014 Ivanciu) che ribadiscono il principio di discrezionalità del giudice del merito nella valutazione delle violazioni e che tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura cautelare può fondarsi non solo su violazioni formali delle prescrizioni specificate (art. 284 c.p.p.) ma anche su comportamenti o condotte che, per natura e circostanze, dimostrino l'inadeguatezza della misura in atto (art. 276 c.p.p.).
  • La valutazione dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione è rimessa al giudice del merito: se adeguatamente motivata, la scelta di aggravare la misura non è sindacabile in Cassazione se non per vizio di diritto o mancanza logica della motivazione.
  • La richiesta del pubblico ministero ai fini dell'aggravamento ex art. 299, comma 4, c.p.p. non richiede formalismo esteso: un'istanza sintetica può essere sufficiente, soprattutto se il giudice del merito integra e motiva la decisione.
  • La presenza di elementi indiziari concreti (es. identificazione fotografica da parte di acquirenti, uso di SIM intestate ad altri, incontri fuori domicilio legati allo spaccio) può giustificare il ritenere gli arresti domiciliari inadeguati e fondare la custodia cautelare in carcere.
  • La valutazione difensiva che richieda la prova certa di nuovi reati, o che limiti l'esame soltanto alle prescrizioni di cui all'art. 284, può essere inefficace se emergono comportamenti che, pur non configurando immediatamente un nuovo reato provato, indicano la persistenza del rischio cautelare.
  • La norma sullo spaccio di lieve entità (art. 280 c.p.) non impedisce automaticamente l'aggravamento della misura cautelare quando sussistano, per altri profili, esigenze cautelari ulteriori o il giudice del merito ritenga insufficiente la misura in atto.

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