Cassazione Civile, Ordinanza n. 26987/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio il soggetto che si occupava dell’allacciamento e della fornitura del gas, chiedendo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti perché i lavori necessari per l’attivazione della fornitura di metano erano stati ultimati con ritardo. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità di una delle convenute per difetto di legittimazione passiva e aveva condannato la società distributrice per il ritardo nell’esecuzione dei lavori; la Corte d’appello aveva ridotto il periodo di ritardo imputabile e quindi il quantum risarcitorio. La società distributrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il danno da consumo di GPL sulla base di presunzioni asseritamente inidonee, nonché per asserita inversione dell’onere della prova; 2) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per avere reputato sufficiente, ai fini probatori, l’esame di fatture da parte del c.t.u. e per avere escluso la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, che secondo la ricorrente sarebbe stata assoluta o comunque tempestivamente deducibile in appello poiché la convenuta era rimasta contumace in primo grado; 3) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza fondato la decisione su atti e documenti non acquisiti agli atti, deducendo l’inattendibilità della c.t.u.; 4) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe considerato le contestazioni svolte contro i calcoli del consulente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo infondato, il terzo inammissibile per novità e il quarto inammissibile perché volto a contestare la valutazione di attendibilità della c.t.u. e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato, con motivazione non sindacabile nei limiti denunciati, elementi presuntivi e risultanze della c.t.u. per affermare sia l’esistenza del consumo di GPL sia l’ammontare del danno. Ha inoltre applicato i principi delle Sezioni Unite sulla nullità della c.t.u.: l’acquisizione da parte del consulente di documenti rilevanti per la prova di fatti principali integra, se del caso, una nullità relativa da eccepire nella prima difesa utile; poiché la parte originaria era rimasta contumace in primo grado, la nullità non poteva essere dedotta per la prima volta in appello dal successore processuale. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito o perché nuove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controparte in liquidazione giudiziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha escluso una vera inversione dell’onere della prova: il giudice di merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio della parte attrice sulla base delle risultanze istruttorie e presuntive.
Richiamato come base delle presunzioni semplici; non è sindacabile in cassazione la diversa ricostruzione fattuale se la censura mira solo a sostituire una inferenza probabilistica a quella del giudice di merito.
La valutazione circa gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione della norma se il giudice reputa sufficiente una presunzione priva di tali requisiti o fonda l’inferenza su un fatto storico inidoneo.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché volte a contestare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non è stato ravvisato alcun vizio decisivo della decisione di merito.
La critica alla valutazione delle prove e alla maggiore o minore attendibilità delle fonti istruttorie non integra, di per sé, il vizio denunciabile in cassazione.
La nullità relativa della consulenza tecnica, ove non tempestivamente eccepita nella prima difesa utile, si sana e non può essere dedotta per la prima volta in appello.
La nullità assoluta della c.t.u. può riflettersi sulla sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c.; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che ricorresse una nullità assoluta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma le doglianze che miravano a una diversa lettura delle prove sono state dichiarate inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la valutazione di attendibilità delle prove o per riproporre contestazioni già disattese dal giudice di merito.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato nel riepilogo dei principi delle Sezioni Unite sull'esame contabile e sui poteri del consulente tecnico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione della prova presuntiva, inclusa la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o dell’omesso esame nei ristretti confini consentiti.
- Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. il fatto che il giudice ritenga assolto l’onere della prova sulla base delle risultanze istruttorie e di presunzioni semplici; la violazione si configura solo se l’onere viene posto a carico della parte sbagliata.
- La nullità della consulenza tecnica d’ufficio è, di regola, relativa quando riguarda l’acquisizione di documenti diretti a provare fatti principali e deve essere eccepita nella prima difesa utile dopo l’atto o la notizia del vizio; in difetto, la nullità si sana.
- Se la parte è rimasta contumace in primo grado, la nullità relativa della consulenza verificatasi in quel grado non può essere dedotta per la prima volta in appello dal successore processuale.
- Le contestazioni alla c.t.u. che si limitano a criticare attendibilità, metodo o calcoli del consulente non integrano di per sé un vizio denunciabile come omesso esame di fatto decisivo, ma costituiscono difese di merito rimesse alla valutazione del giudice.
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in deduzioni di violazione di legge, quando in realtà si chiede solo una diversa ricostruzione del fatto.
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- ricorrente":"società distributrice di gas già appellante soccombente in parte in appello","resistente":"società in liquidazione giudiziale già attrice nei gradi di merito","ruolo_ricorrente":"distributore","ruolo_resistente":"impresa","motivo":"Una società aveva convenuto in giudizio il soggetto che si occupava dell’allacciamento e della fornitura del gas, chiedendo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti perché i lavori necessari per l’attivazione della fornitura di metano erano stati ultimati con ritardo. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità di una delle convenute per difetto di legittimazione passiva e aveva condannato la società distributrice per il ritardo nell’esecuzione dei lavori; la Corte d’appello aveva ridotto il periodo di ritardo imputabile e quindi il quantum risarcitorio. La società distributrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il danno da consumo di GPL sulla base di presunzioni asseritamente inidonee, nonché per asserita inversione dell’onere della prova; 2) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per avere reputato sufficiente, ai fini probatori, l’esame di fatture da parte del c.t.u. e per avere escluso la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, che secondo la ricorrente sarebbe stata assoluta o comunque tempestivamente deducibile in appello poiché la convenuta era rimasta contumace in primo grado; 3) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza fondato la decisione su atti e documenti non acquisiti agli atti, deducendo l’inattendibilità della c.t.u.; 4) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe considerato le contestazioni svolte contro i calcoli del consulente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo infondato, il terzo inammissibile per novità e il quarto inammissibile perché volto a contestare la valutazione di attendibilità della c.t.u. e delle prove, attività riservata al giudice di merito.", "risultato":"La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato, con motivazione non sindacabile nei limiti denunciati, elementi presuntivi e risultanze della c.t.u. per affermare sia l’esistenza del consumo di GPL sia l’ammontare del danno. Ha inoltre applicato i principi delle Sezioni Unite sulla nullità della c.t.u.: l’acquisizione da parte del consulente di documenti rilevanti per la prova di fatti principali integra, se del caso, una nullità relativa da eccepire nella prima difesa utile; poiché la parte originaria era rimasta contumace in primo grado, la nullità non poteva essere dedotta per la prima volta in appello dal successore processuale. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito o perché nuove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore della controparte in liquidazione giudiziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.", "esito":"rigetto", "vincitore":"resistente", "normative_citate":[ {"nome":"art. 2697 c.c.","quote":"","interpretazione":"La Corte ha escluso una vera inversione dell’onere della prova: il giudice di merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio della parte attrice sulla base delle risultanze istruttorie e presuntive."}, {"nome":"art. 2727 c.c.","quote":"","interpretazione":"Richiamato come base delle presunzioni semplici; non è sindacabile in cassazione la diversa ricostruzione fattuale se la censura mira solo a sostituire una inferenza probabilistica a quella del giudice di merito."}, {"nome":"art. 2729 c.c.","quote":"","interpretazione":"La valutazione circa gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione della norma se il giudice reputa sufficiente una presunzione priva di tali requisiti o fonda l’inferenza su un fatto storico inidoneo."}, {"nome":"art. 113 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Richiamato nei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché volte a contestare il merito della valutazione probatoria."}, {"nome":"art. 115 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Richiamato nei motivi di ricorso, ma non è stato ravvisato alcun vizio decisivo della decisione di merito."}, {"nome":"art. 116 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"La critica alla valutazione delle prove e alla maggiore o minore attendibilità delle fonti istruttorie non integra, di per sé, il vizio denunciabile in cassazione."}, {"nome":"art. 157 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"La nullità relativa della consulenza tecnica, ove non tempestivamente eccepita nella prima difesa utile, si sana e non può essere dedotta per la prima volta in appello."}, {"nome":"art. 161 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"La nullità assoluta della c.t.u. può riflettersi sulla sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c.; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso che ricorresse una nullità assoluta."}, {"nome":"art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma le doglianze che miravano a una diversa lettura delle prove sono state dichiarate inammissibili."}, {"nome":"art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la valutazione di attendibilità delle prove o per riproporre contestazioni già disattese dal giudice di merito."}, {"nome":"art. 380-bis.1 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso."}, {"nome":"art. 198 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"Richiamato nel riepilogo dei principi delle Sezioni Unite sull'esame contabile e sui poteri del consulente tecnico."}, {"nome":"art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002","quote":"","interpretazione":"Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso."} ], "interpretazioni_generalizzate":[ "La valutazione della prova presuntiva, inclusa la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o dell’omesso esame nei ristretti confini consentiti.", "Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. il fatto che il giudice ritenga assolto l’onere della prova sulla base delle risultanze istruttorie e di presunzioni semplici; la violazione si configura solo se l’onere viene posto a carico della parte sbagliata.", "La nullità della consulenza tecnica d’ufficio è, di regola, relativa quando riguarda l’acquisizione di documenti diretti a provare fatti principali e deve essere eccepita nella prima difesa utile dopo l’atto o la notizia del vizio; in difetto, la nullità si sana.", "Se la parte è rimasta contumace in primo grado, la nullità relativa della consulenza verificatasi in quel grado non può essere dedotta per la prima volta in appello dal successore processuale.", "Le contestazioni alla c.t.u. che si limitano a criticare attendibilità, metodo o calcoli del consulente non integrano di per sé un vizio denunciabile come omesso esame di fatto decisivo, ma costituiscono difese di merito rimesse alla valutazione del giudice.", "In cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in deduzioni di violazione di legge, quando in realtà si chiede solo una diversa ricostruzione del fatto." ], "rami":["Processo civile","Obbligazioni"], "materie":["Prove","Impugnazioni","Inadempimento"], "sottomaterie":[], "istituti_giuridici":["Onere della prova"] }}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}
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