Cassazione Penale, Sentenza n. 43122/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo nei confronti di Elisabetta Pietracci (reati indicati: artt. 640, 494 e 493-ter c.p.). Il ricorso deduce un unico motivo articolato per violazione degli artt. 316, 323, 324 comma 7 e 309 comma 9 c.p.p. e per carenza assoluta di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe richiamato acriticamente il provvedimento impugnato e un'informativa della polizia giudiziaria senza fornire alcuna valutazione concreta e specifica in ordine al periculum in mora e alla sussistenza delle esigenze cautelari richieste per la conversione in sequestro conservativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'assoluta carenza motivazionale del provvedimento impugnato (la motivazione si limitava a una formula generica indicante la richiesta delle parti e la soddisfazione del credito), rilevando che tale mancanza viola gli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p. e costituisce nullità radicale non sanabile dal giudice del riesame. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, limitatamente alla conversione in sequestro conservativo, la sentenza ex art. 444 c.p.p.; ha dichiarato la perdita di efficacia del sequestro conservativo e disposto la reviviscenza del precedente vincolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., con comunicazioni alla cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la finalità e i presupposti del sequestro conservativo: misura volta a conservare beni per la soddisfazione del credito; è sufficiente il fondato motivo di ritenere che le garanzie siano attualmente insufficienti.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di motivazione del decreto cautelare in relazione alle esigenze cautelari; la sua violazione determina nullità quando manca la motivazione circa le esigenze che legittimano la misura.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa al riesame delle misure cautelari: il tribunale del riesame non può supplire a una totale mancanza di motivazione del provvedimento originario.
Prevede la reviviscenza di precedenti vincoli sul bene in caso di caducazione di una successiva misura cautelare; qui applicata per il ritorno del precedente sequestro preventivo alla scorta.
Riguarda l'accordo di rito (patteggiamento) e le sue determinazioni; la Corte ha annullato la statuizione concernente la conversione in sequestro conservativo nella sentenza adottata con il rito abbreviato concordato.
Norma sui compiti della cancelleria in materia di misure cautelari; la Corte ha disposto gli adempimenti di comunicazione a norma di questa disposizione.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso provvedimenti cautelari reali; include come vizio rilevante l'assoluta mancanza di motivazione o la motivazione apparente.
Artt. 640, 494, 493-ter cod. pen. (fatti costitutivi dei reati)
Fatti contestati in fatto al soggetto indagato; rilevanti perché la misura cautelare reale è stata disposta in relazione a crediti civili derivanti da tali reati.
Motivazione del provvedimento impugnato (testuale)
«vista la richiesta delle parti, ritenuto che ricorrono i presupposti, dispone [la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo] per la soddisfazione del diritto di credito delle parti civili»
La motivazione così formulata è stata ritenuta meramente apparente e insufficiente perché non contiene alcuna valutazione concreta sul periculum in mora o sulle condizioni patrimoniali del soggetto contro cui si è disposta la misura.
Massime di principio
- La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo richiede una motivazione concreta e specifica: il giudice deve valutare e argomentare la sussistenza del periculum in mora e l'insufficienza attuale delle garanzie patrimoniali.
- La richiesta della parte civile e l'apparente utilità per la soddisfazione del credito non sono di per sé sufficienti; è necessaria una valutazione critica e basata su elementi di fatto e di diritto emergenti nel processo.
- La mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apodittica costituisce nullità radicale del provvedimento cautelare e non può essere colmata dal tribunale del riesame.
- Il sequestro conservativo può essere disposto anche senza prova di futuro depauperamento del patrimonio, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le garanzie siano attualmente insufficienti; tuttavia la domanda risarcitoria non deve essere manifestamente infondata.
- In caso di annullamento del provvedimento che ha convertito il sequestro, può operare la reviviscenza del vincolo precedente ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; le questioni patrimoniali residue potranno essere affrontate in fase esecutiva.
- Nelle impugnazioni è utile enfatizzare la carenza motivazionale e richiamare l'illegittimità per violazione degli artt. 309, 324 c.p.p. e l'art. 325 c.p.p. quale fondamento del ricorso per cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42949/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42950/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42954/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42955/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42956/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42958/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →