Cassazione Civile, Ordinanza n. 26048/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 55.000 quale saldo di lavori di sistemazione di un’area a verde e di pavimentazione esterna eseguiti nella proprietà della committente. La committente proponeva opposizione deducendo vizi e difetti dell’opera e chiedendo la revoca del decreto; in via riconvenzionale chiedeva anche la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento delle società convenute. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo non provato il momento di scoperta dei vizi e non contestate le lavorazioni e i prezzi. La Corte d’appello, invece, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo che il prezzo originario dell’appalto fosse già stato integralmente pagato e che il credito residuo riguardasse lavori extra-contratto, la cui esecuzione non era stata provata con sufficienza, non essendo bastanti la fattura posta a base del decreto e i computi metrici non sottoscritti dall’opponente. La società appaltatrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la committente non aveva mai contestato l’esecuzione delle opere, ma solo l’esistenza di vizi e difetti, con conseguente incompatibilità della sua difesa con la negazione del credito e con introduzione, in appello, di una contestazione nuova e tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, dalle difese svolte in primo grado, la committente si era limitata a contestare i vizi delle lavorazioni, senza negarne specificamente l’esecuzione; la contestazione espressa della mancata prova delle opere extra-contratto era invece intervenuta solo in appello. Tale mutamento della linea difensiva integra una nuova eccezione o contestazione non proponibile in secondo grado ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione della prova e della mancata contestazione; la Corte valorizza la necessità di interpretare le difese complessive delle parti per stabilire se vi sia stata contestazione specifica del fatto costitutivo del credito.
È norma decisiva: impedisce di introdurre in appello domande, eccezioni o contestazioni nuove non formulate in primo grado; nel caso concreto la contestazione della mancata prova delle lavorazioni extra-contratto è stata ritenuta tardiva.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto, ma rileva che, nel caso concreto, la contestazione specifica del credito non era stata tempestivamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura da sola non è prova sufficiente dell’esistenza del credito; il creditore opposto deve, in linea di principio, fornire la prova del fatto costitutivo con gli ordinari mezzi di prova.
- Tuttavia, se l’opponente non contesta tempestivamente e specificamente l’esecuzione delle opere o il fatto costitutivo del credito, ma si limita a dedurre vizi dell’opera, non può in appello mutare la propria difesa introducendo per la prima volta una contestazione nuova sulla mancata prova dell’esecuzione delle lavorazioni.
- Ai fini della non contestazione, non rileva il mero silenzio, ma occorre valutare il contenuto complessivo della linea difensiva: un’impostazione incompatibile con la negazione del fatto può equivalere ad ammissione implicita del suo verificarsi.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto corrispettivi di appalto, la contestazione tardiva in appello della prestazione o delle opere extra-contratto è preclusa dall’art. 345 c.p.c.
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