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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32500/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p. Contestava, da un lato, la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo per l'applicazione di una pena base superiore al minimo edittale, e, dall'altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La vicenda concreta riguardava la disponibilità, presso il centro di autodemolizione dell'imputato, di componenti e motori appartenenti a plurime autovetture rubate il giorno stesso o il giorno precedente il controllo della polizia giudiziaria. La Corte d'appello aveva valorizzato la pluralità delle condotte, le relative modalità, la disponibilità dei componenti di provenienza furtiva e i plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, ritenendo tali elementi indicativi anche di un collegamento con organizzazioni dedite alla cannibalizzazione di veicoli rubati. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorrente censurava il loro mancato riconoscimento; la Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarle, osservando che l'imputato non aveva potuto negare la disponibilità dei componenti e dei motori rinvenuti nel proprio centro di autodemolizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni già dedotte in appello e adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale. In tema di pena, ha escluso che la motivazione fosse generica o illogica, rilevando che la pena base superiore al minimo era stata giustificata mediante il riferimento alla pluralità e alle modalità delle condotte, alla natura recente dei furti cui erano riconducibili i componenti rinvenuti e ai precedenti penali dell'imputato. La censura è stata quindi considerata una richiesta di rivalutazione delle discrezionali valutazioni di merito, non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione non arbitraria né illogica. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congruo il diniego, poiché la loro concessione non deriva dalla mera assenza di elementi negativi, ma presuppone l'accertamento di elementi positivi favorevoli. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata quale base del motivo relativo alla dedotta violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata quale base del motivo relativo al dedotto vizio di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena devono essere applicati con motivazione non arbitraria né illogica; in presenza di una motivazione specifica, la relativa graduazione non è normalmente riesaminabile in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche richiedono l'accertamento di elementi positivi favorevoli e non spettano per la sola assenza di elementi negativi.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, quando sia sorretta da una motivazione specifica, non arbitraria e non illogica fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa ponderazione degli elementi rilevanti.
  • La censura che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale è inammissibile, quando non evidenzi effettivi vizi di legittimità della decisione impugnata.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto derivante dalla mera assenza di elementi negativi, ma presuppone l'individuazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione; la loro mancanza può legittimare il diniego.
  • La disponibilità presso un centro di autodemolizione di componenti appartenenti a plurime autovetture rubate in epoca prossima al controllo, unitamente alla pluralità delle condotte e ai precedenti penali, può essere valorizzata dal giudice ai fini della commisurazione della pena e della valutazione della personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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