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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06085/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento: il primo emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'imposta unica sulle scommesse, quale coobbligazione solidale pro quota riferita a un maggior imponibile accertato in capo a una società operante nel settore; il secondo emesso dall'Agenzia delle Entrate per maggiori IRPEF e IRAP sul medesimo presupposto fattuale. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti e, in primo grado, i ricorsi erano stati rigettati. In appello, la Corte tributaria regionale ha dichiarato estinto l'intero giudizio ritenendo che la definizione agevolata della controversia relativa all'avviso ADM, ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022, facesse venir meno anche l'avviso dell'Agenzia delle Entrate, considerato atto presupposto. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 1, comma 67, L. 220/2010 e 1, comma 195, L. 197/2022, sostenendo che i due avvisi sono autonomi e che la definizione agevolata di una controversia non produce effetti estensivi sull'altro atto impugnato, anche se entrambi derivano dallo stesso controllo fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene che l'art. 1, comma 195, L. 197/2022 imponga una distinta domanda di definizione agevolata per ciascuna controversia autonoma, cioè per ciascun atto impugnato. Ne consegue che la definizione agevolata della lite relativa all'avviso ADM per l'imposta unica sulle scommesse non determina alcun effetto caducante o estintivo sull'autonomo avviso dell'Agenzia delle Entrate relativo a IRPEF e IRAP. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    motivo proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    È il parametro processuale invocato per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso come parte del combinato disposto violato; il testo non ne sviluppa ulteriormente il contenuto.

  • art. 1, comma 67, L. n. 220/2010

    Norma richiamata per fondare l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi.

  • art. 1, comma 195, L. n. 197/2022

    "per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata... Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato"

    La definizione agevolata va chiesta separatamente per ogni atto impugnato; non opera alcun effetto estensivo automatico ad altri avvisi o controversie, anche se collegati al medesimo presupposto fattuale.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    Norma applicata alla definizione agevolata della controversia relativa all'avviso emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di definizione agevolata riferisce la domanda a ciascuna controversia autonoma e definisce tale controversia come quella relativa a ciascun atto impugnato, la definizione di un giudizio non si estende automaticamente ad altri atti distinti, anche se originati dal medesimo controllo o da un unico fatto generatore.
  • La connessione fattuale tra più avvisi di accertamento non elimina la loro autonomia giuridica quando essi siano espressione di pretese fiscali diverse e riferite a diversi tributi; pertanto, la sorte processuale di uno non determina necessariamente la sorte dell'altro.
  • In presenza di più atti impositivi autonomi, la definizione agevolata o la cessazione della materia del contendere relativa a uno di essi non giustifica la declaratoria di estinzione dell'intero giudizio, se permangono controversie pendenti su altri atti non definito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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