Cassazione Penale, Sentenza n. 11306/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 22/03/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere per i reati degli artt. 474 (capo A) e 648 (capo B) cod. pen., ritenendoli estinti per prescrizione. Il motivo unico dedotto è l'erronea applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen.: il giudice di merito avrebbe considerato l'ipotesi attenuata come autonoma fattispecie incriminatrice anziché come circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che ha computato la prescrizione in modo errato invece di fare riferimento alla pena edittale massima del primo comma dell'art. 648.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato che l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. è una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma. Pertanto, ai fini della prescrizione deve farsi riferimento alla pena prevista dal primo comma dell'art. 648. Considerato che il reato è stato commesso il 19/08/2014 e che il termine massimo di prescrizione (dieci anni) non è ancora maturato anche tenuto conto delle sospensioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio su quel capo.
Norme richiamate
Il secondo comma non costituisce una autonoma fattispecie incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma
presente come capo A del giudizio
Reato contestato in primo grado; la decisione di cassazione è limitata al capo relativo all'art. 648
art. 129 e art. 531 cod. proc. pen.
richiamati nella sentenza di non doversi procedere
Norme processuali usate dal giudice di primo grado per dichiarare la non prosecuzione/estinzione del procedimento per prescrizione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamato per le modalità di trattazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione (forma di trattazione prevista)
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013)
Costante orientamento secondo cui l'ipotesi attenuata dell'art. 648 è circostanza attenuante speciale e non autonoma fattispecie, con le conseguenze già descritte sulla computazione della prescrizione
Massime di principio
- Quando una norma prevede un'ipotesi attenuata in un comma successivo, occorre verificare se la stessa costituisca una circostanza attenuante speciale o una fattispecie autonoma: se è attenuante speciale, ai fini della prescrizione si deve considerare la pena prevista dalla norma principale.
- In caso di contestazione relativa alla prescrizione, è essenziale calcolare il termine massimo in rapporto alla pena edittale della fattispecie principale e tenere conto di eventuali sospensioni e interruzioni del decorso prescrizionale.
- Se l'errore di qualificazione incide solo su uno dei capi di imputazione, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quel capo e rinviare alla corte d'appello competente per nuovo giudizio.
- Il principio giurisprudenziale consolidato vale anche per reati come la ricettazione: le ipotesi 'attenuate' non devono essere trattate come reati diversi ai fini della computazione della prescrizione.
- Difensori e Pubblico Ministero devono porre attenzione alla corretta qualificazione normativa in sede di giudizio di merito per evitare che errori formali determinino decisioni sulla prescrizione contrarie alla valutazione della responsabilità accertata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →