Sentenza del 08/09/2015 n. 1462 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 398.031,08 per IVA, interessi e sanzioni, oltre ai compensi di riscossione. Ha sostenuto, da un lato, l'illegittimità dell'iscrizione in ruolo straordinario per difetto di motivazione, poiché la cartella indicava soltanto la dicitura "ruolo straordinario" senza specificare le ragioni del fondato pericolo per la riscossione previsto dagli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. 602/1973. Dall'altro lato, ha contestato l'importo di euro 17.686,04 richiesto da Equitalia come compenso, sostenendo che non fosse stata provata l'attività concretamente svolta né i costi sostenuti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l'appello principale di Equitalia sia l'appello incidentale della società e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto dovute le imposte, gli interessi e le sanzioni, perché la sentenza della CTR che aveva definito la controversia sull'accertamento consentiva comunque la riscossione dell'intero importo risultante dalla decisione, indipendentemente dalla corretta qualificazione del ruolo come straordinario. La cartella è stata inoltre ritenuta sufficientemente motivata, poiché richiamava l'avviso di accertamento e la sentenza tributaria. È stata invece confermata la riduzione dei compensi di Equitalia da euro 17.686,04 a euro 305,88, corrispondenti alle sole attività provate, quali notifica e compilazione della cartella. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
"I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione"
La norma consente l'iscrizione integrale delle somme in presenza di un concreto pericolo per la riscossione. Tuttavia, nel caso esaminato, la questione è stata ritenuta assorbita perché la riscossione integrale risultava comunque consentita dalla sentenza tributaria intervenuta.
"Le imposte ... non ancora definitivi ... sono iscritti a titolo provvisorio ... per un terzo"
Disciplina la riscossione frazionata e provvisoria delle somme derivanti da accertamenti non definitivi.
Art. 15-bis del D.P.R. 602/1973
"In deroga all'articolo 15 ... nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo"
Prevede la riscossione integrale nei ruoli straordinari, ma tale disciplina non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto, poiché l'intero credito era comunque esigibile in base alla sentenza della CTR.
"La riscossione ... si applica anche in deroga a quanto previsto dalle leggi d'imposta"
Stabilisce le modalità di riscossione del tributo durante il processo tributario. Dopo una sentenza sfavorevole di secondo grado, l'Amministrazione può chiedere il residuo ammontare determinato dalla sentenza regionale.
Estende l'applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973 anche all'IVA.
Disciplina il compenso dell'agente della riscossione. Secondo la sentenza, il compenso non può essere applicato in modo meramente automatico quando il debitore ne contesti l'eccessività: l'agente deve indicare e provare l'attività svolta e, se richiesto, i costi sostenuti.
Art. 10, comma 13-quater, del D.L. 201/2011
La sostituzione legislativa del termine "aggio" con "rimborso" conferma una lettura della remunerazione dell'agente come restituzione di costi effettivamente sostenuti, non come compenso generalizzato o sanzione.
È stato invocato per contestare il difetto di motivazione della cartella. La Commissione ha però ritenuto sufficiente il richiamo all'avviso di accertamento e alla sentenza tributaria.
Artt. 3, 23, 36 e 97 della Costituzione
Sono stati richiamati per sostenere che un compenso fisso non collegato ad attività e costi effettivi potrebbe assumere natura sanzionatoria e risultare irragionevole, in contrasto con i principi di uguaglianza, capacità contributiva, proporzionalità e buon andamento.
Massime di principio
- La contestazione del ruolo straordinario richiede normalmente la verifica della motivazione concreta del pericolo per la riscossione; tuttavia, il vizio può risultare irrilevante se l'intero importo è comunque esigibile in base a una sentenza tributaria sfavorevole al contribuente.
- Una cartella può essere ritenuta sufficientemente motivata quando consente di individuare l'avviso di accertamento, l'imposta richiesta e la sentenza che costituisce il presupposto della riscossione, anche se non riproduce integralmente tutte le ragioni dell'Amministrazione.
- La riscossione in pendenza di giudizio segue le percentuali e le fasi previste dagli artt. 15 del D.P.R. 602/1973 e 68 del D.lgs. 546/1992; dopo una decisione sfavorevole di secondo grado può essere richiesto il residuo importo risultante dalla sentenza.
- I compensi dell'agente della riscossione non dovrebbero essere considerati automaticamente dovuti nella misura massima se il debitore ne contesta specificamente l'eccessività: l'agente deve dimostrare l'attività svolta e, secondo l'impostazione della sentenza, i costi o gli elementi giustificativi della remunerazione.
- Quando l'agente prova soltanto attività limitate, come la compilazione e la notifica della cartella, il giudice può ridurre il compenso a una somma proporzionata alle attività effettivamente documentate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 555 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →