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Sentenza

Sentenza del 08/09/2015 n. 555 - Corte di Giustizia CEE

Rinvio pregiudiziale - Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 325 TFUE. Normativa nazionale previsione assolutistica della prescrizione - Impunità dei reati - Potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Dovere per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Tribunale di Cuneo chiedeva se il regime italiano della prescrizione, previsto dagli articoli 160, ultimo comma, e 161 del codice penale nella versione introdotta dalla legge n. 251/2005, fosse compatibile con il diritto dell'Unione. In particolare, l'interruzione della prescrizione poteva prolungare il termine soltanto di un quarto, con il rischio che procedimenti complessi per frodi IVA gravi si estinguessero prima di una sentenza definitiva, determinando un'impunità di fatto. Il giudice dubitava inoltre della compatibilità del sistema con gli articoli 101, 107 e 119 TFUE e con la direttiva IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che un regime di prescrizione come quello italiano è idoneo a violare gli obblighi derivanti dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE qualora impedisca, in un numero considerevole di casi, l'irrogazione di sanzioni effettive e dissuasive per frodi IVA gravi, oppure preveda termini più favorevoli rispetto a frodi di analoga gravità lesive degli interessi finanziari dello Stato membro. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tali condizioni e, se accertate, disapplicare le norme interne incompatibili senza attendere una modifica legislativa. La Corte ha escluso invece che il regime possa essere valutato alla luce degli articoli 101, 107 e 119 TFUE. La disapplicazione è ammissibile solo nel rispetto dei diritti fondamentali, ma non viola il principio di legalità se i reati e le pene erano già previsti al momento dei fatti e il procedimento non era ancora prescritto.

Norme richiamate

  • Articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE

    L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure [...] dissuasive e tali da permettere una protezione efficace. Gli Stati membri adottano [...] le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

    Impone agli Stati membri un obbligo concreto di risultato: le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione devono essere perseguite con sanzioni effettive e dissuasive, senza trattamenti meno rigorosi rispetto alle frodi lesive degli interessi nazionali.

  • Articoli 160, ultimo comma, e 161 del codice penale italiano, come modificati dalla legge n. 251/2005

    In nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

    Il limite massimo all'effetto interruttivo può essere incompatibile con il diritto dell'Unione quando, nei procedimenti complessi per gravi frodi IVA, determina frequentemente la prescrizione prima della decisione definitiva.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 131, 138 e 158

    Gli Stati membri devono applicare il sistema IVA correttamente e adottare misure idonee a prevenire e reprimere frodi, evasione ed elusione. La Corte ha però precisato che la questione non consiste nell'introduzione di una nuova esenzione IVA, bensì nell'effettività della lotta contro le frodi.

  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva dell'IVA e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

  • Convenzione PIF, articoli 1 e 2

    Le frodi gravi relative a dichiarazioni o documenti falsi che riducono le risorse finanziarie dell'Unione devono essere punite con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprensive almeno potenzialmente della reclusione.

  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La disapplicazione della disciplina nazionale sulla prescrizione non viola il principio di legalità quando non introduce nuovi reati o pene e riguarda fatti non ancora prescritti; resta comunque necessario rispettare i diritti fondamentali degli imputati.

  • Articoli 101, 107 e 119 TFUE

    La Corte ha escluso che il regime nazionale della prescrizione possa essere direttamente valutato sulla base del divieto di intese anticoncorrenziali, del divieto di aiuti di Stato o del principio di finanze pubbliche sane, ritenendo il collegamento con tali disposizioni assente o troppo indiretto.

Massime di principio

  • Una disciplina nazionale della prescrizione può essere incompatibile con il diritto dell'Unione se, nella pratica, rende frequentemente impossibile punire frodi gravi che incidono sulle risorse dell'Unione.
  • Il giudice nazionale deve valutare concretamente la frequenza dell'impunità e confrontare il trattamento delle frodi lesive degli interessi dell'Unione con quello delle frodi analoghe lesive degli interessi nazionali.
  • Se accerta l'incompatibilità, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante in forza del primato del diritto dell'Unione, senza attendere un intervento del legislatore.
  • La disapplicazione non può trasformarsi nell'introduzione retroattiva di un nuovo reato o di una nuova pena; opera soltanto per assicurare l'effettività del procedimento relativo a fatti già penalmente rilevanti e non ancora prescritti.
  • La mera possibilità astratta che una norma sulla prescrizione favorisca evasori o alteri la concorrenza non basta per applicare gli articoli 101, 107 o 119 TFUE: il parametro centrale, in casi simili, è l'articolo 325 TFUE.

Testo integrale

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