Sentenza del 08/09/2015 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il 1999 maggiori compensi professionali pari a £ 185.606.000 e costi indeducibili per £ 8.929.000, ai fini IVA, IRAP e redditi di partecipazione degli associati. La ricostruzione si basava su fatture ritenute generiche, sulle tariffe professionali, sulla documentazione acquisita durante la verifica e su elementi presuntivi, tra cui un saldo di cassa negativo. Lo studio contestava l'applicazione delle tariffe, sostenendo che alcune prestazioni fossero state fatturate dalla società di elaborazione dati collegata, che parte dei compensi fosse stata incassata negli anni successivi e che alcune prestazioni fossero gratuite o non incassate.
La decisione
La Cassazione aveva cassato la precedente decisione della CTR per carenza motivazionale, rinviando la causa. Nel giudizio di rinvio la Commissione ha ritenuto che non potessero essere introdotti motivi nuovi rispetto agli appelli originari. Ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia, riducendo i maggiori compensi accertati da £ 185.606.000 a £ 90.713.500, detraendo £ 64.442.000 per compensi fatturati successivamente ma riferiti al 1999, £ 22.770.500 per prestazioni fatturate dalla società INFO.R.PARTNER e £ 7.680.000 per prestazioni gratuite rese a parenti e affini. È stato rigettato l'appello incidentale dello studio; il resto dell'accertamento è stato confermato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dei lavoratori autonomi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
Per i lavoratori autonomi rileva il criterio di cassa: il compenso assume rilevanza, anche ai fini IVA secondo la motivazione della sentenza, al momento dell'incasso e non semplicemente quando la prestazione è stata eseguita. Tuttavia, il contribuente deve dimostrare concretamente il mancato o successivo incasso.
Tariffe professionali
Le tariffe possono costituire un parametro presuntivo per ricostruire i compensi, ma non rappresentano necessariamente il compenso effettivo, soprattutto quando l'attività è svolta da società di elaborazione dati o quando sia dimostrata una diversa pattuizione. Nel caso concreto, la Commissione ha ridimensionato l'accertamento perché ha ritenuto non automaticamente applicabili le tariffe minime.
Accertamento induttivo e presunzioni
L'Amministrazione può ricostruire i compensi sulla base di elementi presuntivi, quali fatture generiche, documentazione contabile e saldi di cassa negativi, purché la ricostruzione sia motivata. Il contribuente può contrastarla fornendo documentazione specifica e coerente sui compensi effettivi.
Giudizio di rinvio ex sentenza della Corte di cassazione
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la posizione processuale originaria e non possono ampliare o modificare i motivi già dedotti. Le questioni nuove, non riproposte nell'appello originario, sono dichiarate improponibili.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione ricostruisce i compensi professionali con presunzioni e tariffe, il contribuente deve contestare analiticamente ogni voce e produrre documenti che dimostrino l'effettivo importo, il soggetto che ha svolto la prestazione, la data della fatturazione e l'effettivo incasso.
- Per i professionisti soggetti al criterio di cassa, una prestazione eseguita in un anno può rilevare fiscalmente in un anno successivo se il compenso è stato effettivamente incassato dopo; il semplice richiamo a un incasso posticipato o mancato non è sufficiente senza prove, come fatture, ricevute, solleciti, estratti conto o riscontri del mancato pagamento.
- Le prestazioni fatturate da una società distinta non possono essere automaticamente imputate allo studio professionale, ma è necessario dimostrare con documenti e contratti quale soggetto abbia realmente svolto e fatturato l'attività.
- Le prestazioni gratuite o rese a parenti e affini possono ridurre la ricostruzione presuntiva solo se il contribuente dimostra concretamente la gratuità e l'assenza di incasso.
- Nel giudizio di rinvio occorre attenersi rigorosamente ai motivi già proposti prima della cassazione: non è possibile introdurre nuove eccezioni o riproporre questioni che non erano state specificamente dedotte nell'impugnazione originaria.
- Un accertamento basato su presunzioni non è automaticamente illegittimo, ma deve essere sostenuto da elementi coerenti; allo stesso tempo, la difesa del contribuente deve essere documentale e non limitarsi ad accordi verbali o affermazioni generiche.
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