Sentenza del 08/09/2015 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento IRES relativi agli esercizi 2006 e 2007, contestando l'applicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Sosteneva che gli immobili posseduti in nuda proprietà, essendo gravati da usufrutto di terzi, non fossero idonei a produrre reddito da locazione e non dovessero quindi essere inclusi nel test di operatività né nel calcolo del reddito minimo. La società richiamava la risoluzione n. 94/E/2005 e la circolare n. 25/E/2007, chiedendo in via subordinata la rideterminazione delle imposte e l'annullamento delle sanzioni per legittimo affidamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto solo parzialmente l'appello. Ha riconosciuto che gli immobili gravati da usufrutto a favore di soggetti estranei alla società possono non essere rilevanti ai fini del test di operatività, poiché non producono reddito per la nuda proprietaria. Tuttavia, ha ritenuto applicabile l'art. 30 della legge n. 724/1994 per gli immobili il cui usufrutto era costituito a favore dell'amministratrice e, secondo la ricostruzione dell'Ufficio, collegato ai soci, ravvisando una possibile finalità extraimprenditoriale e una società di comodo. La sentenza di primo grado è stata quindi annullata parzialmente; l'Ufficio dovrà rideterminare il reddito e rimodulare le sanzioni limitatamente agli immobili interessati. Le sanzioni non sono state annullate integralmente, poiché è stato escluso un legittimo affidamento tutelabile. Le spese sono state poste a carico dell'appellante in misura ridotta, pari a euro 700,00.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina delle società non operative e determinazione presuntiva del reddito minimo.
La disciplina si applica anche a società che detengono immobili in nuda proprietà quando l'usufrutto è attribuito ai soci o a soggetti a essi collegati, poiché tale assetto può indicare una finalità extraimprenditoriale o una società di comodo. Gli immobili non idonei a produrre reddito per la società possono invece essere esclusi quando l'usufrutto è a favore di soggetti estranei ai soci.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 94/E del 25 luglio 2005
Gli immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito a soggetti diversi dai soci o loro familiari non sono idonei a produrre reddito per la nuda proprietaria.
Tali immobili non rilevano, in linea generale, né ai fini del test di operatività né ai fini della determinazione del reddito minimo.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2007
Gli immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito a soggetti diversi dai soci o loro familiari non rientrano tra gli asset rilevanti; diversamente, l'usufrutto concesso a titolo oneroso deve essere considerato.
La rilevanza dell'immobile dipende dall'idoneità a produrre reddito e dal beneficiario dell'usufrutto. La regola di esclusione non opera quando l'usufrutto è attribuito ai soci o a loro familiari oppure quando è oneroso.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/2007
La normativa sulle società non operative mira a contrastare società costituite per mettere beni a disposizione dei soci e società prive di concreti obiettivi imprenditoriali.
L'assetto proprietario e l'utilizzo dei beni possono prevalere sulla mera inattitudine dell'immobile a produrre reddito immediato, quando emergono finalità personali dei soci o assenza di effettiva attività imprenditoriale.
Art. 1008 del codice civile
Il pagamento delle imposte sul reddito derivante dall'usufrutto è posto a carico dell'usufruttuario.
La norma conferma che, ordinariamente, il reddito prodotto dall'usufrutto e i relativi oneri fiscali fanno capo all'usufruttuario, non alla nuda proprietaria.
Massime di principio
- La mera detenzione di immobili in nuda proprietà non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina sulle società non operative.
- Gli immobili in nuda proprietà possono essere esclusi dal test di operatività quando l'usufrutto è attribuito gratuitamente a soggetti estranei ai soci e la società non può ricavarne redditi.
- Se l'usufrutto è a favore dei soci, degli amministratori collegati alla compagine sociale o dei loro familiari, l'immobile può essere considerato rilevante ai fini della disciplina antielusiva, anche se non produce reddito da locazione.
- La potenziale valorizzazione futura o la vendita della nuda proprietà non esclude necessariamente l'applicazione della disciplina sulle società di comodo.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva finalità economica dell'operazione, sui rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario e sull'eventuale disponibilità dei beni nell'interesse personale dei soci.
- Il richiamo a circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non garantisce automaticamente l'annullamento delle sanzioni: il legittimo affidamento deve essere concreto, qualificato e compatibile con le circostanze specifiche del caso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 555 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →