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Sentenza

Sentenza del 08/09/2015 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento IRES relativi agli esercizi 2006 e 2007, contestando l'applicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Sosteneva che gli immobili posseduti in nuda proprietà, essendo gravati da usufrutto di terzi, non fossero idonei a produrre reddito da locazione e non dovessero quindi essere inclusi nel test di operatività né nel calcolo del reddito minimo. La società richiamava la risoluzione n. 94/E/2005 e la circolare n. 25/E/2007, chiedendo in via subordinata la rideterminazione delle imposte e l'annullamento delle sanzioni per legittimo affidamento.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto solo parzialmente l'appello. Ha riconosciuto che gli immobili gravati da usufrutto a favore di soggetti estranei alla società possono non essere rilevanti ai fini del test di operatività, poiché non producono reddito per la nuda proprietaria. Tuttavia, ha ritenuto applicabile l'art. 30 della legge n. 724/1994 per gli immobili il cui usufrutto era costituito a favore dell'amministratrice e, secondo la ricostruzione dell'Ufficio, collegato ai soci, ravvisando una possibile finalità extraimprenditoriale e una società di comodo. La sentenza di primo grado è stata quindi annullata parzialmente; l'Ufficio dovrà rideterminare il reddito e rimodulare le sanzioni limitatamente agli immobili interessati. Le sanzioni non sono state annullate integralmente, poiché è stato escluso un legittimo affidamento tutelabile. Le spese sono state poste a carico dell'appellante in misura ridotta, pari a euro 700,00.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Disciplina delle società non operative e determinazione presuntiva del reddito minimo.

    La disciplina si applica anche a società che detengono immobili in nuda proprietà quando l'usufrutto è attribuito ai soci o a soggetti a essi collegati, poiché tale assetto può indicare una finalità extraimprenditoriale o una società di comodo. Gli immobili non idonei a produrre reddito per la società possono invece essere esclusi quando l'usufrutto è a favore di soggetti estranei ai soci.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 94/E del 25 luglio 2005

    Gli immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito a soggetti diversi dai soci o loro familiari non sono idonei a produrre reddito per la nuda proprietaria.

    Tali immobili non rilevano, in linea generale, né ai fini del test di operatività né ai fini della determinazione del reddito minimo.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2007

    Gli immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito a soggetti diversi dai soci o loro familiari non rientrano tra gli asset rilevanti; diversamente, l'usufrutto concesso a titolo oneroso deve essere considerato.

    La rilevanza dell'immobile dipende dall'idoneità a produrre reddito e dal beneficiario dell'usufrutto. La regola di esclusione non opera quando l'usufrutto è attribuito ai soci o a loro familiari oppure quando è oneroso.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/2007

    La normativa sulle società non operative mira a contrastare società costituite per mettere beni a disposizione dei soci e società prive di concreti obiettivi imprenditoriali.

    L'assetto proprietario e l'utilizzo dei beni possono prevalere sulla mera inattitudine dell'immobile a produrre reddito immediato, quando emergono finalità personali dei soci o assenza di effettiva attività imprenditoriale.

  • Art. 1008 del codice civile

    Il pagamento delle imposte sul reddito derivante dall'usufrutto è posto a carico dell'usufruttuario.

    La norma conferma che, ordinariamente, il reddito prodotto dall'usufrutto e i relativi oneri fiscali fanno capo all'usufruttuario, non alla nuda proprietaria.

Massime di principio

  • La mera detenzione di immobili in nuda proprietà non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina sulle società non operative.
  • Gli immobili in nuda proprietà possono essere esclusi dal test di operatività quando l'usufrutto è attribuito gratuitamente a soggetti estranei ai soci e la società non può ricavarne redditi.
  • Se l'usufrutto è a favore dei soci, degli amministratori collegati alla compagine sociale o dei loro familiari, l'immobile può essere considerato rilevante ai fini della disciplina antielusiva, anche se non produce reddito da locazione.
  • La potenziale valorizzazione futura o la vendita della nuda proprietà non esclude necessariamente l'applicazione della disciplina sulle società di comodo.
  • La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva finalità economica dell'operazione, sui rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario e sull'eventuale disponibilità dei beni nell'interesse personale dei soci.
  • Il richiamo a circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria non garantisce automaticamente l'annullamento delle sanzioni: il legittimo affidamento deve essere concreto, qualificato e compatibile con le circostanze specifiche del caso.

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