Sentenza del 08/09/2015 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO ICI - Area fabbricabile - Valore venale determinato dal Comune con propria delibera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2009, sostenendo che il valore dichiarato e l'ICI versata fossero congrui, anche in considerazione del prezzo risultante dall'atto di vendita del terreno stipulato nel 2007. Ha inoltre contestato l'utilizzo, per annualità anteriori, dei valori delle aree fabbricabili determinati dal Comune con delibera del 2009, lamentando la violazione dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997. Ha dedotto anche che le caratteristiche concrete del terreno, inclusa l'impossibilità di edificare nel rispetto delle distanze legali, ne riducessero il valore.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha ritenuto legittima la determinazione comunale e ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso del contribuente. È stata ritenuta valida la delibera del Commissario Straordinario n. 156 del 5 giugno 2009, allegata agli avvisi, poiché contenente una stima basata su individuazione dell'area, superficie, dati catastali, planimetria, destinazione urbanistica e valori di mercato di aree analoghe. Il valore del 2009 è stato ritenuto utilizzabile anche per le annualità pregresse in quanto il regolamento comunale prevedeva l'attualizzazione mediante indici ISTAT. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
La base imponibile ICI delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La stima deve considerare elementi concreti quali ubicazione, destinazione urbanistica, superficie, caratteristiche dell'area, prezzi di mercato e valori di aree analoghe. Il Comune può determinare periodicamente, per zone omogenee, valori venali di riferimento.
Art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997
La norma consente ai Comuni di disciplinare e determinare criteri e valori di riferimento per le aree fabbricabili ai fini ICI. Nel caso esaminato, la determinazione del 2009 è stata ritenuta applicabile anche alle annualità precedenti perché il regolamento comunale prevedeva l'adeguamento dei valori tramite indici ISTAT.
Art. 7 del regolamento comunale
Per le annualità pregresse si è tenuto conto del medesimo valore attualizzato secondo indici di rivalutazione Istat.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il valore individuato per il 2009 poteva essere utilizzato anche per gli anni precedenti, purché adeguato temporalmente mediante gli indici ISTAT.
Massime di principio
- Una delibera comunale sui valori delle aree fabbricabili può costituire un valido parametro per l'accertamento ICI, ma deve essere adeguatamente motivata e basata su una stima concreta, con indicazione delle caratteristiche dell'area e di valori di mercato comparabili.
- Il valore deliberato dal Comune non è automaticamente insuperabile: il contribuente può contestarlo dimostrando, con elementi specifici e documentati, che il valore venale effettivo dell'area è inferiore, ad esempio per vincoli urbanistici, limitazioni edificatorie, conformazione del terreno o prezzi di mercato differenti.
- La mera affermazione che l'imposta versata fosse congrua o il semplice richiamo a un prezzo di vendita non sono necessariamente sufficienti; occorre dimostrare la comparabilità temporale e oggettiva tra il prezzo dell'atto e il valore rilevante ai fini fiscali.
- Un valore determinato con delibera successiva può essere utilizzato per annualità pregresse solo se la disciplina comunale lo consente e se il valore viene adeguatamente rapportato agli anni interessati, ad esempio mediante rivalutazione o attualizzazione coerente.
- L'allegazione della delibera all'avviso di accertamento rafforza la motivazione dell'atto, consentendo al contribuente di conoscere i criteri utilizzati dall'amministrazione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 555 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 8 set 2015Sentenza del 08/09/2015 n. 911 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →