Cassazione Penale, Sentenza n. 22980/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) doglianza sulla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla differenza di euro 105.299,97 tra valore contabile e beni effettivamente rinvenuti, sostenendo che i beni non sarebbero mai stati nella disponibilità dell'imputata e contestando la relazione di stima; (2) vizio di motivazione per mancata valutazione delle dichiarazioni della dipendente Cinzia Fangio, che avrebbero dimostrato la non disponibilità dei beni alla Travaglini; (3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare (più fatti di bancarotta) e conseguente errata determinazione della pena e della possibilità di concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o manifestamente infondati: la difesa non ha specificamente confutato il nucleo motivazionale della sentenza di merito (mancato rinvenimento dei beni e stima) e le censure erano generiche. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare (non essendovi più fatti di bancarotta) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale motivo; ha rideterminato la pena principale in anni 1 e mesi 4 di reclusione (applicando le riduzioni per le circostanze attenuanti e per il rito abbreviato). Sono state confermate le restanti statuizioni di merito (responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione per euro 105.299,97; assoluzioni per le altre imputazioni). Non è stata accolta la doglianza circa la sospensione condizionale, ritenuta inammissibile nella parte relativa perché l'imputata aveva già fruito del beneficio in due occasioni. Le sanzioni accessorie fallimentari sono rimaste invariate.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Norma relativa alle fattispecie di bancarotta: la corte ha ritenuto che la censura sulla qualificazione della condotta non fosse adeguatamente argomentata; la difesa non ha specificamente confutato il mancato rinvenimento dei beni rilevato dal curatore e la stima contestata.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Aggravante per più fatti di bancarotta; la Corte ha stabilito che non si applica quando il giudicato ha riguardo a un unico fatto di bancarotta accertato (quindi esclusione dell'aggravante e rideterminazione della pena).
Norma sulla recidiva/irregolarità personale contestata insieme alle norme che dovrebbero influire sull'aggravamento; la Corte ha valutato che, ai fini dell'aggravante contestata, le condizioni per l'aggravamento non sussistevano.
Norma sulle circostanze personali rilevate nella determinazione della pena; richiamata nella doglianza ma la cassazione ha deciso che la corretta verifica delle circostanze non autorizzava l'applicazione dell'aggravante contestata.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha applicato tale riduzione nella rideterminazione della pena finale.
art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena quando annulla in parte la sentenza impugnata; è stata usata per fissare la nuova pena in anni 1 e mesi 4.
Norma procedurale che ha consentito al Procuratore generale e alle parti di depositare memorie e requisitoria scritta nel procedimento; citata in relazione alle memorie e alla requisitoria nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- L'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare richiede l'accertamento di più fatti di bancarotta: se dal giudicato risulta un unico fatto, l'aggravante non può essere applicata.
- Contestare la qualificazione del fatto (es. distrazione vs altra forma di bancarotta) richiede una confutazione puntuale e motivata degli elementi probatori posti a base della decisione (es. verbali del curatore, stime): affermazioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
- Le valutazioni tecniche (stima dei beni, inventari, registro dei beni ammortizzabili) devono essere censurate con argomentazioni specifiche per integrare il vizio di motivazione o travisamento probatorio; la mera asserzione di errore non basta.
- Se in grado d'appello viene esclusa una o più imputazioni, la rideterminazione della pena deve rispettare l'ordine delle riduzioni (circostanze attenuanti, riduzioni per rito) e la Cassazione può rideterminare la pena sulla base delle statuizioni di merito.
- La richiesta della sospensione condizionale della pena può essere preclusa da precedenti concessioni del beneficio; la relativa censura in cassazione necessita di motivazione non generica.
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