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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18152/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un contribuente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso tre cartelle di pagamento, deducendo la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria ad esse riferibile. La lite si era concentrata, in sede di merito e poi di legittimità, sulla ritualità della notificazione di un preavviso di fermo amministrativo: il ricorrente sosteneva che la notifica fosse stata eseguita erroneamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. anziché dell'art. 140 c.p.c., perché il messo notificatore si sarebbe limitato a richiedere un supporto anagrafico e a procedere senza svolgere effettive ricerche in loco, senza verificare correttamente l'indirizzo di residenza effettiva e senza dare conto, nella relata, dell'irreperibilità non temporanea del destinatario. La Corte è stata investita di un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la notificazione ex art. 143 c.p.c. richiede l'irreperibilità non temporanea del destinatario e presuppone, comunque, l'esperimento di effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota, delle quali deve risultare espressamente conto nella relata; non è sufficiente il solo esito di una ricerca anagrafica. Nel caso concreto, dalla relata emergeva solo un primo accesso infruttuoso, la richiesta di supporto anagrafico e un successivo deposito presso la casa comunale, ma non risultavano ricerche in loco né elementi idonei a giustificare il ricorso alla procedura per irreperibili. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della ritualità della notifica del preavviso di fermo amministrativo e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso cartelle e atti della riscossione.

  • art. 140 c.p.c.

    applicabile quando la mancata consegna dipende da una difficoltà materiale o dall'assenza solo temporanea del destinatario; richiede presupposti diversi dall'irreperibilità non temporanea.

  • art. 143 c.p.c.

    utilizzabile solo in caso di irreperibilità non temporanea, cioè quando non sia possibile individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora nonostante le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza; non basta la mera certificazione anagrafica.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma in tema di notificazioni tributarie e criteri procedurali correlati.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 370, co. 1, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla costituzione tardiva dell'agente della riscossione per partecipare all'eventuale discussione orale.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone l'irreperibilità non temporanea del destinatario e non può essere disposta sulla sola base dell'esito negativo di un riscontro anagrafico.
  • Per utilizzare le forme di notifica per irreperibili occorre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano svolte effettive ricerche in concreto e che tali ricerche siano puntualmente riportate nella relata di notificazione.
  • Se la relata non consente di distinguere tra assenza temporanea e irreperibilità assoluta, la scelta del procedimento ex art. 143 c.p.c. non è adeguatamente giustificata e la notificazione risulta viziata.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su vizi della notificazione di atti della riscossione, la correttezza del procedimento notificatorio è decisiva anche ai fini delle eccezioni di prescrizione collegate all'asserita interruzione dei termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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