Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37181/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa decisione sulle statuizioni civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ha lasciato ferme, agli effetti penali, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunziata dal Tribunale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 21/06/2021 che aveva annullato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Catania per il reato di cui all'art. 590 c.p. e aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 578 c.p.p., sostenendo che, essendovi in primo grado stata una condanna anche generica al risarcimento del danno e essendosi costituita parte civile, il giudice d'appello era tenuto a pronunciarsi sulle statuizioni civili anche nel caso in cui dichiarasse estinto il reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che individua il reato contestato (lesioni personali). È la fattispecie penale alla base del procedimento originale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, quando in primo grado è stata pronunciata una condanna, anche generica, al risarcimento del danno, il giudice d'appello che dichiara estinto il reato per prescrizione è comunque tenuto a decidere sull'appello quanto alle statuizioni civili; l'omessa decisione sulle statuizioni civili comporta annullamento e rinvio.

  • art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020/20

    Norma richiamata in ordine alla facoltà del Procuratore generale di chiedere l'annullamento con rinvio mediante requisitoria scritta; qui citata a fini processuali nell'ambito della richiesta del PG.

Massime di principio

  • Se in primo grado è stata pronunciata una condanna civile (anche generica) e la parte civile si è costituita, il giudice d'appello che dichiara estinto il reato per prescrizione deve comunque decidere sulle statuizioni civili.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce che siano regolate le conseguenze civili; l'omissione di una decisione civile in appello è vizi che comporta annullamento e rinvio.
  • Nel caso in cui il giudice penale d'appello non compia le statuizioni civili dovute, la Cassazione può disporre il rinvio al giudice civile competente per valore nel grado di appello per la decisione sulle pretese risarcitorie.
  • È importante distinguere gli effetti penali (es. estinzione del reato per prescrizione) dagli effetti civili: la prescrizione penale non coincide automaticamente con l'impossibilità di decidere o di ottenere una pronuncia sui diritti civili connessi.
  • La presenza della parte civile costituita in primo grado rafforza l'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sulle conseguenze civili anche se muta l'esito penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.