Cassazione Civile, Ordinanza n. 37613/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia riguardava una domanda di usucapione immobiliare. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata perché i giudici avevano ritenuto non provato il possesso utile ad usucapionem e, in particolare, non dimostrato l'animus possidendi in capo al soggetto che si assumeva usucapente. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha proposto tre motivi che, secondo la Corte, si traducevano sostanzialmente in censure di merito sull'accertamento del fatto e sulla valutazione delle prove, mirando a rimettere in discussione il giudizio di non prova del possesso ultraventennale e della sua qualità utile all'usucapione.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze investivano un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di rigetto o inammissibilità, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è il parametro cui rinvia il meccanismo del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento della sussistenza del possesso ad usucapionem e dell'animus possidendi è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è esistente, non apparente e non manifestamente illogica.
- Il giudice di merito è libero di individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a provare i fatti controversi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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