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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33561/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per ricettazione emessa in appello dopo l'assoluzione del Tribunale. Cugnata Alberto deduce violazione dell'art. 648 c.p. sostenendo che mancava l'estraneità dell'agente al fatto presupposto (cioè che la coimputata sarebbe stata l'autrice del furto e quindi i gioielli fossero nella disponibilità del ladro). Cocchiara Simona deduce più censure: (i) violazione procedurale per ammissione di testi indicati in lista non firmata e non datata e acquisizione di atti nuovi in appello; (ii) errata qualificazione del fatto (dovrebbe trattarsi di furto non di ricettazione, essendo lei badante con accesso all'abitazione); (iii) intervenuta prescrizione del furto e mancanza della condizione di procedibilità (querela); (iv) vizio di motivazione e mancata motivazione rafforzata per la diversa valutazione operata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili (decisione del 9 giugno 2023). Motivi: il ricorso di Cugnata è inammissibile perché in parte manifestamente infondato e in parte privo di interesse (non è legittimato a censurare la responsabilità della coimputata) e perché non emerge prova che egli abbia partecipato al furto; la Corte ha correttamente qualificato la sua condotta come ricettazione. I motivi proposti da Cocchiara sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice d'appello assumesse testi ex officio (art. 507 e 603 c.p.p.) anche se le liste erano prive di data e firma, e ha ritenuto che non sussistessero elementi per riqualificare il fatto in furto né per ritenere intervenuta la prescrizione. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La norma sulla ricettazione richiede l'estraneità dell'agente al reato presupposto; tuttavia la Corte ha ritenuto che in mancanza di prove che il ricorrente avesse partecipato al furto, il possesso e la vendita consapevole della refurtiva integrino la ricettazione.

  • art. 507 c.p.p.

    Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova può essere esercitato anche rispetto a prove per le quali le parti sono decadute dal tempestivo deposito; il requisito della novità non è limitato ai soli mezzi che non potevano essere richiesti dalle parti.

  • art. 468, comma 1 c.p.p.

    La decadenza per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale non impedisce al giudice di utilizzare il proprio potere ufficioso di integrazione probatoria quando sia necessario per la completezza del compendio probatorio.

  • art. 603 c.p.p.

    La Corte d'appello può rinnovare l'istruttoria dibattimentale e integrare il compendio probatorio assumendo testi non escussi in primo grado, quando emergano elementi che giustifichino tale integrazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il motivo relativo alla prescrizione del reato presupposto è stato ritenuto infondato: la Cassazione non ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata per il furto, perciò la questione della prescrizione del furto non ha portato all'accoglimento del ricorso.

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    Non sussiste l'obbligo di motivazione rafforzata quando la diversa valutazione del secondo giudice deriva dall'integrazione del compendio probatorio eseguita legittimamente; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fornita sull'assunzione e valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La mera vicinanza al luogo del furto o l'accesso facilitato all'abitazione non è di per sé sufficiente a trasformare la qualificazione giuridica da ricettazione a furto: è necessaria prova dell'effettiva partecipazione al reato presupposto.
  • Il giudice d'appello ha il potere di rinnovare l'istruttoria e di assumere d'ufficio testimonianze anche se le liste testimoniali risultano tardive, non datate o non firmate, purché l'esercizio di tale potere sia motivato per completare il compendio probatorio.
  • La ricettazione può esser configurata quando risulta il possesso o la vendita di beni provenienti da furto con la consapevolezza della loro provenienza illecita, anche in assenza di prova che il ricettatore abbia commesso il furto.
  • Un imputato non ha interesse a proporre censure sulla responsabilità di un coimputato se tale censura non incide direttamente sulla propria posizione probatoria; l'impugnazione va sorretta da adeguato interesse e prova.
  • La richiesta di motivazione rafforzata è rilevante quando il secondo giudice modifica le conclusioni in contrasto con il primo solo sulla base degli stessi atti; se la diversa decisione si fonda su prove nuove acquisite legittimamente, non sempre è necessario un diverso grado di motivazione.
  • Questioni relative a prescrizione o condizioni di procedibilità devono essere concretamente riferite al capo di imputazione e provate; una generica asserzione non è sufficiente per ottenere l'annullamento.

Testo integrale

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